(Regolamento operativo-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
                       Circostanze eccezionali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto  del  Ministro  del
tesoro 14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze  eccezionali
non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini
previsti dall'art. 18, commi 3, 4 del presente Regolamento, il  Fondo
puo', con motivata istanza, richiedere al Ministero  dell'economia  e
delle finanze una proroga dei termini stessi.