Art. 19. Circostanze eccezionali 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini previsti dall'art. 18, commi 3, 4 del presente Regolamento, il Fondo puo', con motivata istanza, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una proroga dei termini stessi.