Art. 21. Insufficienza disponibilita' finanziarie 1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 del presente Regolamento, superi le disponibilita' finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 18, commi 1 e 2 del presente Regolamento, il Fondo, ferma la previsione di cui all'art. 19 del presente Regolamento, provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilita' finanziarie come sopra accertate ed in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorita' di cui all'art. 20 del presente Regolamento. 2. I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilita' finanziarie accertate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del presente Regolamento sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilita' finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, quanto prima e al piu' tardi entro 90 (novanta) giorni dall'acquisizione delle disponibilita' medesime, nell'ordine e con le priorita' di cui all'art. 20 del presente Regolamento.