(Regolamento operativo-art. 21)
                              Art. 21. 
 
 
              Insufficienza disponibilita' finanziarie 
 
    1. Nel caso in cui  l'ammontare  degli  impegni  quantificati  ai
sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 del presente Regolamento,  superi  le
disponibilita' finanziarie destinate  a  copertura  degli  interventi
istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 18, commi  1  e  2
del presente Regolamento,  il  Fondo,  ferma  la  previsione  di  cui
all'art. 19  del  presente  Regolamento,  provvede  al  pagamento,  o
accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto,
nei limiti consentiti dalle  disponibilita'  finanziarie  come  sopra
accertate ed  in  proporzione  all'importo  dei  singoli  indennizzi,
nell'ordine e con le  priorita'  di  cui  all'art.  20  del  presente
Regolamento. 
    2. I residui  indennizzi  non  soddisfatti  dalle  disponibilita'
finanziarie accertate ai  sensi  dell'art.  18,  commi  1  e  2,  del
presente Regolamento sono  pagati,  o  accantonati,  a  valere  sulle
disponibilita'  finanziarie  successivamente  acquisite  dal   Fondo,
quanto  prima  e  al   piu'   tardi   entro   90   (novanta)   giorni
dall'acquisizione delle disponibilita' medesime, nell'ordine e con le
priorita' di cui all'art. 20 del presente Regolamento.