Art. 22. Pagamento dell'indennizzo 1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo: a) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a 30 (trenta) giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ed ex art. 87, comma 1, del TUB, per impugnazione ex art. 98, comma 3, L.F. ed istanza di revocazione ex art. 98, comma 4, L.F.; b) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 (trenta) giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che il credito iscritto nello stato passivo non sia assoggettato a vincoli di indisponibilita'; c) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 (trenta) giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante l'avvenuta o meno ripartizione parziale e l'eventuale misura; d) in alternativa: atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; dichiarazione, secondo fac simile indicato dal Fondo, con firma digitale o autografa, corredata da copia del documento d'identita' e del codice fiscale, con cui l'avente diritto riconosce che, con l'accredito mediante bonifico bancario del Fondo sul conto corrente a lui intestato e da lui indicato, e' soddisfatto integralmente di ogni suo diritto nei confronti del Fondo e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a tale titolo. 2. La documentazione di cui al comma 1, lett. a), b) e c), puo' pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale. 3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2, 3 e 4, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalita' di cui all'art. 18, comma 4 del presente Regolamento.