(Regolamento operativo-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
                      Pagamento dell'indennizzo 
 
    1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente  diritto  deve
far pervenire al Fondo: 
      a)  certificato  della  Cancelleria  del  Tribunale  -  sezione
fallimentare, rilasciato in data non anteriore a 30  (trenta)  giorni
da quello dell'inoltro al Fondo, attestante  che  nei  confronti  del
credito iscritto  nello  stato  passivo  non  sono  stati  presentati
ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ed ex art.  87,
comma 1, del TUB, per impugnazione ex  art.  98,  comma  3,  L.F.  ed
istanza di revocazione ex art. 98, comma 4, L.F.; 
      b) dichiarazione  degli  organi  della  procedura  concorsuale,
rilasciata in data non anteriore  a  30  (trenta)  giorni  da  quello
dell'inoltro al Fondo, attestante che il credito iscritto nello stato
passivo non sia assoggettato a vincoli di indisponibilita'; 
      c) dichiarazione  degli  organi  della  procedura  concorsuale,
rilasciata in data non anteriore  a  30  (trenta)  giorni  da  quello
dell'inoltro al Fondo,  attestante  l'avvenuta  o  meno  ripartizione
parziale e l'eventuale misura; 
      d) in alternativa: 
        atto  di  quietanza,  sottoposto  ad  autentica  notarile   e
registrazione ai sensi della legge 16 febbraio  1913,  n.  89  e  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 
        dichiarazione, secondo fac simile  indicato  dal  Fondo,  con
firma  digitale  o  autografa,  corredata  da  copia  del   documento
d'identita' e del codice fiscale, con cui l'avente diritto  riconosce
che, con l'accredito mediante bonifico bancario del Fondo  sul  conto
corrente  a  lui  intestato  e  da  lui  indicato,   e'   soddisfatto
integralmente di ogni suo diritto nei confronti del Fondo e  rinuncia
a qualsiasi ulteriore pretesa a tale titolo. 
    2. La documentazione di cui al comma 1, lett. a), b) e  c),  puo'
pervenire al Fondo anche direttamente e  in  forma  cumulativa  dagli
organi della procedura concorsuale. 
    3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato
passivo risulti pendente un giudizio a  seguito  di  opposizione,  di
impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del TUF,  ex  art.
87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2, 3 e 4,  L.F.,  il  Fondo
provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalita'  di
cui all'art. 18, comma 4 del presente Regolamento.