(Accordo-art. 37)
                              Art. 37. 
                               Recesso 
 
  (1) Ogni membro puo', in qualsiasi momento,  recedere  dalla  Banca
mediante notifica scritta alla sede principale della medesima. 
  (2) Il recesso diviene effettivo, e  l'adesione  cessa,  alla  data
precisata nella notifica, ma in nessun caso prima  di  sei  (6)  mesi
successivi alla data in cui la Banca ha ricevuto la  notifica.  Prima
che il recesso divenga effettivo, il membro puo' tuttavia  comunicare
per iscritto in qualsiasi momento alla Banca l'annullamento della sua
notifica di recesso. 
  (3) Un membro che recede conserva, verso la Banca, gli obblighi cui
sottostava, per l'insieme dei suoi impegni  diretti  e  condizionali,
alla data di ricezione della notifica  di  recesso.  Se  quest'ultimo
diviene effettivo, il membro non assume  alcuna  responsabilita'  per
gli obblighi risultanti da operazioni fatte dalla Banca dopo la  data
in cui la Banca ha ricevuto la notifica di recesso.