(Accordo-art. 38)
                              Art. 38. 
                             Sospensione 
 
  (1) Se un membro disattende un obbligo verso la Banca, il Consiglio
dei Governatori puo' sospenderlo mediante una votazione a Maggioranza
Super secondo l'articolo 28. 
  (2) Un membro sospeso cessa automaticamente di essere  membro  dopo
un (1) anno dalla data della sospensione, a meno che il Consiglio dei
Governatori non decida, mediante una votazione  a  Maggioranza  Super
secondo l'articolo  28,  di  ripristinarlo  nell'esercizio  dei  suoi
diritti. 
  (3) Durante la sospensione, il membro e' privato di tutti i diritti
conferiti dal presente Accordo, salvo da quello  di  recesso,  ma  ne
resta sottoposto a tutti gli obblighi.