Art. 38. Sospensione (1) Se un membro disattende un obbligo verso la Banca, il Consiglio dei Governatori puo' sospenderlo mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. (2) Un membro sospeso cessa automaticamente di essere membro dopo un (1) anno dalla data della sospensione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, di ripristinarlo nell'esercizio dei suoi diritti. (3) Durante la sospensione, il membro e' privato di tutti i diritti conferiti dal presente Accordo, salvo da quello di recesso, ma ne resta sottoposto a tutti gli obblighi.