(Accordo-art. 39)
                              Art. 39. 
                       Liquidazione dei conti 
 
  (1) Dopo la data in cui un Paese cessa di essere membro, esso resta
responsabile  dei  suoi  obblighi  diretti   e   dei   suoi   impegni
condizionali verso la Banca  fintanto  che  sussiste  una  parte  dei
prestiti, delle garanzie, delle partecipazioni azionarie o  di  altre
forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2  numero  vi
(di seguito «altri finanziamenti»)  assunti  prima  che  cessasse  di
essere membro, ma  non  ha  alcuna  responsabilita'  in  relazione  a
prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie  o  altri  finanziamenti
assunti dalla Banca in seguito ne' partecipa ai ricavi o  alle  spese
della Banca. 
  (2) Nel momento in cui un Paese cessa di essere  membro,  la  Banca
provvede  a  riscattare  le  quote  del   Paese   nell'ambito   della
liquidazione dei suoi conti conformemente ai paragrafi 3 e 4.  A  tal
fine, il prezzo  di  riscatto  delle  azioni  corrisponde  al  valore
certificato nei registri della Banca alla data in cui il Paese  cessa
di essere membro. 
  (3) Il pagamento delle quote riscattate dalla Banca in  virtu'  del
presente articolo sottosta' alle seguenti condizioni: 
    i) ogni importo dovuto al Paese interessato per le sue  quote  va
trattenuto finche' detto  Paese,  la  sua  banca  centrale,  una  sua
agenzia,  un  suo  organo  o  una  sua  suddivisione  politica  resta
impegnato verso la Banca come mutuatario, garante o altro  contraente
in relazione a una partecipazione azionaria o ad altri finanziamenti;
detto importo puo', a scelta della Banca, essere destinato a  coprire
uno qualunque dei suddetti impegni  che  giunga  a  scadenza.  Nessun
importo va invece trattenuto a cagione dell'impegno condizionale  del
Paese risultante da future chiamate sulle azioni da esso sottoscritte
conformemente all'articolo  6  paragrafo  3.  In  ogni  caso,  nessun
importo dovuto a un membro per le  sue  quote  puo'  essergli  pagato
prima di sei (6) mesi dalla data in cui ha cessato di essere membro; 
    ii) sino a completo pagamento del  prezzo  di  riscatto,  possono
venir effettuati, di tanto in tanto, dei rimborsi su  azioni,  contro
consegna,  da  parte  del  Paese  interessato,   dei   corrispondenti
certificati e nella misura  in  cui  la  somma  dovuta  a  titolo  di
riscatto,  calcolata  secondo  il  paragrafo  2,   superi   l'importo
complessivo  degli   impegni   derivanti   da   prestiti,   garanzie,
partecipazioni azionarie e altri finanziamenti di cui al numero i; 
    iii)  i  pagamenti  sono  effettuati  nelle  valute  disponibili,
stabilite dalla Banca considerando la propria situazione finanziaria; 
    iv)  se  la  Banca  subisce  perdite   su   prestiti,   garanzie,
partecipazioni azionarie e altri finanziamenti in essere alla data in
cui il Paese cessa di essere membro e se l'ammontare di tali  perdite
supera la riserva contro le perdite esistente alla  stessa  data,  il
Paese  interessato  deve  rimborsare,  su  richiesta,  l'importo  che
sarebbe stato dedotto dal prezzo di riscatto delle sue quote  qualora
si fosse tenuto conto di tali perdite nella determinazione  di  detto
prezzo. Inoltre l'ex membro resta tenuto a rispondere a ogni chiamata
di azioni non versate conformemente all'articolo 6 paragrafo 3, nella
misura in cui lo sarebbe stato qualora la perdita di  capitale  fosse
stata subita, e la richiesta fatta, allorquando veniva  stabilito  il
prezzo di riscatto delle sue quote. 
  (4) Se la Banca cessa la sua attivita'  conformemente  all'articolo
41 entro sei (6) mesi dalla data in cui  un  Paese  cessa  di  essere
membro, tutti i diritti del medesimo sono definiti conformemente agli
articoli 41-43. Il Paese in  questione,  quanto  all'applicazione  di
detti articoli, e' considerato come se fosse ancora membro,  pur  non
avendo diritto di voto.