Art. 39. Liquidazione dei conti (1) Dopo la data in cui un Paese cessa di essere membro, esso resta responsabile dei suoi obblighi diretti e dei suoi impegni condizionali verso la Banca fintanto che sussiste una parte dei prestiti, delle garanzie, delle partecipazioni azionarie o di altre forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numero vi (di seguito «altri finanziamenti») assunti prima che cessasse di essere membro, ma non ha alcuna responsabilita' in relazione a prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie o altri finanziamenti assunti dalla Banca in seguito ne' partecipa ai ricavi o alle spese della Banca. (2) Nel momento in cui un Paese cessa di essere membro, la Banca provvede a riscattare le quote del Paese nell'ambito della liquidazione dei suoi conti conformemente ai paragrafi 3 e 4. A tal fine, il prezzo di riscatto delle azioni corrisponde al valore certificato nei registri della Banca alla data in cui il Paese cessa di essere membro. (3) Il pagamento delle quote riscattate dalla Banca in virtu' del presente articolo sottosta' alle seguenti condizioni: i) ogni importo dovuto al Paese interessato per le sue quote va trattenuto finche' detto Paese, la sua banca centrale, una sua agenzia, un suo organo o una sua suddivisione politica resta impegnato verso la Banca come mutuatario, garante o altro contraente in relazione a una partecipazione azionaria o ad altri finanziamenti; detto importo puo', a scelta della Banca, essere destinato a coprire uno qualunque dei suddetti impegni che giunga a scadenza. Nessun importo va invece trattenuto a cagione dell'impegno condizionale del Paese risultante da future chiamate sulle azioni da esso sottoscritte conformemente all'articolo 6 paragrafo 3. In ogni caso, nessun importo dovuto a un membro per le sue quote puo' essergli pagato prima di sei (6) mesi dalla data in cui ha cessato di essere membro; ii) sino a completo pagamento del prezzo di riscatto, possono venir effettuati, di tanto in tanto, dei rimborsi su azioni, contro consegna, da parte del Paese interessato, dei corrispondenti certificati e nella misura in cui la somma dovuta a titolo di riscatto, calcolata secondo il paragrafo 2, superi l'importo complessivo degli impegni derivanti da prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altri finanziamenti di cui al numero i; iii) i pagamenti sono effettuati nelle valute disponibili, stabilite dalla Banca considerando la propria situazione finanziaria; iv) se la Banca subisce perdite su prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altri finanziamenti in essere alla data in cui il Paese cessa di essere membro e se l'ammontare di tali perdite supera la riserva contro le perdite esistente alla stessa data, il Paese interessato deve rimborsare, su richiesta, l'importo che sarebbe stato dedotto dal prezzo di riscatto delle sue quote qualora si fosse tenuto conto di tali perdite nella determinazione di detto prezzo. Inoltre l'ex membro resta tenuto a rispondere a ogni chiamata di azioni non versate conformemente all'articolo 6 paragrafo 3, nella misura in cui lo sarebbe stato qualora la perdita di capitale fosse stata subita, e la richiesta fatta, allorquando veniva stabilito il prezzo di riscatto delle sue quote. (4) Se la Banca cessa la sua attivita' conformemente all'articolo 41 entro sei (6) mesi dalla data in cui un Paese cessa di essere membro, tutti i diritti del medesimo sono definiti conformemente agli articoli 41-43. Il Paese in questione, quanto all'applicazione di detti articoli, e' considerato come se fosse ancora membro, pur non avendo diritto di voto.