(Convenzione-art. 27)
 
  Articolo 27  -  Altre  misure  di  cooperazione  internazionale  in
materia di prevenzione 
 
  1	Ciascuna  Parte  si  impegna  ad  integrare,  ove  opportuno,  la
prevenzione e il contrasto  della  manipolazione  delle  competizioni
sportive nei programmi di assistenza a vantaggio degli Stati terzi.