PROTOCOLLO All'atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, gli Stati contraenti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 1. Con riferimento all' Articolo 2, paragrafo 3 (a): ove, ai sensi delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi che prevedono l'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), il contribuente che ne ha titolo opti per quest'ultima, essa si applica in luogo dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche, in regime di tassazione separata con l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'. 2. Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1(j), ai fini della Convenzione, l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica: a) nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP; b) nel caso della Colombia, i fondi pensione regolamentati dalla Legge 100 del 1993 e relative disposizioni che la modificano o la sostituiscono, amministrati o gestiti dalle Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantia che sono soggetti alla vigilanza della Superintendencia Financiera de Colombia e soggetti alle disposizioni di cui alla Parte 2 del Decreto n. 2555 del 2010 (fondi pensione obbligatori) ed inoltre i fondi pensione regolamentati al Capitolo VI della Parte V del Estatuto Organico del Sistema Financiero amministrati da enti soggetti alla vigilanza della Superintendencia Financiera de Colambia (fondi pensione volontari) e successive moditiche. 3. In relazione all'Alticolo 4: con riferimento al paragralo 1: Resta inteso che l'espressione "residente di uno Stato contraente" indica inoltre: a) un fondo pensione riconosciuto; b) un fondo per il trattamento di quiescenza; e c) - nel caso dell'Italia: le entita elencate nella "Anagrafe delle ONLUS" e "ONLUS di diritto" costituite ai sensi delle relative leggi italiane. - nel caso della Colombia: le entita' inserite e classificate nello speciale regime delle entita' senza fini di lucro, ai sensi del "Titolo VI del Libro Primero" del Codice Tributario Colombiano, e le disposizioni che lo modificano o lo sostituiscono. con riferimento al paragrato 3: tuttavia, l'assenza di una decisione da parte delle autorita competenti non impedira' al contribuente di essere considerato residente di ciascuno Stato contraente a fini diversi dalla concessione delle esenzioni o sgravi previsti dalla Convenzione per detta persona. In tal caso, si applica la normativa fiscale nazionale di ciascuno Stato contraente. 4. In relazione all'Articolo 8: L'Articolo 8 della Convenzione sostituira' le disposizioni della "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea" "Convenio entre el Gobierno de la Republica de Columbia y el Gobierno de la Republica Italiana, para evitar la doble tributacion sobre las rentas y sobre el patrimonio derivados del ejercicio de la navegacion maritima y aerea" firmata a Bogota' il 21 dicembre 1979 nella misura in cui quelle disposizioni sono incompatibili con il presente Articolo. 5. Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 2 (a), le espressioni "organismo statutario" e "agenzia di finanziamento all'esportazione" indicano: a) in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, la Societa' italiana per le imprese all'estero - Simest; b) in Colombia, il Bancoldex S.A., la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - FDN, la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER. a condizione che al capitale di tali entita' lo Stato partecipi direttamente in una percentuale non inferiore all'80 per cento o indirettamente in una percentuale non inferiore al 60 per cento. 6. Con riferimento agli Articoli 10, 11 e 12: Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, entri in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra uno degli Stati contraenti e uno Stato terzo che prevede aliquote d'imposta inferiori (compresa l'aliquota zero) a quelle previste dalla presente Convenzione, tale Stato contraente informa senza indugio l'altro Stato contraente al fine di concludere un Protocollo recante modifica alla presente Convenzione. 7. Con riferimento all'Articolo 18: L'espressione "pensioni e altre remunerazioni analoghe" indica le pensioni derivanti da pagamenti in considerazione di cessato impiego e le remunerazioni corrisposte in relazione a precedenti professioni indipendenti. 8. Con riferimento all'Articolo 21, paragrafo 4: Resta inteso che i servizi di assistenza tecnica, i servizi tecnici e i servizi di consulenza rientrano nell'ambito applicativo degli Articoli 5, 7 e 14 della presente Convenzione. IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. Parte di provvedimento in formato grafico