(Convenzione-Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
 
  All'atto  della  firma  della  Convenzione  tra  il  Governo  della
Repubblica Italiana e il Governo della  Repubblica  di  Colombia  per
eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul  reddito  e
per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, gli Stati contraenti
hanno  concordato  le  seguenti  disposizioni   che   formano   parte
integrante della Convenzione. 
  1. Con riferimento all' Articolo 2, paragrafo 3 (a): ove, ai  sensi
delle disposizioni del testo unico  delle  imposte  sui  redditi  che
prevedono l'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), il contribuente  che
ne ha  titolo  opti  per  quest'ultima,  essa  si  applica  in  luogo
dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche, in regime di
tassazione separata con l'aliquota  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa'. 
  2. Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1(j),  ai  fini  della
Convenzione, l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica: 
  a) nel caso dell'Italia, un fondo pensione  sotto  la  supervisione
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP; 
  b) nel caso della Colombia, i fondi  pensione  regolamentati  dalla
Legge 100 del 1993 e relative disposizioni che  la  modificano  o  la
sostituiscono,    amministrati    o    gestiti    dalle    Sociedades
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantia che  sono  soggetti
alla  vigilanza  della  Superintendencia  Financiera  de  Colombia  e
soggetti alle disposizioni di cui alla Parte 2 del  Decreto  n.  2555
del 2010 (fondi pensione obbligatori) ed  inoltre  i  fondi  pensione
regolamentati al Capitolo VI della Parte V del Estatuto Organico  del
Sistema Financiero amministrati da enti soggetti alla vigilanza della
Superintendencia Financiera de Colambia (fondi pensione volontari)  e
successive moditiche. 
  3. In relazione all'Alticolo 4: 
      con riferimento al paragralo 1: 
     Resta  inteso  che  l'espressione  "residente   di   uno   Stato
contraente" indica inoltre: 
     a) un fondo pensione riconosciuto; 
     b) un fondo per il trattamento di quiescenza; e 
     c) - nel caso dell'Italia: le entita  elencate  nella  "Anagrafe
delle ONLUS" e "ONLUS di diritto" costituite ai sensi delle  relative
leggi italiane. 
        - nel caso della Colombia: le entita' inserite e classificate
nello speciale regime delle entita' senza fini di lucro, ai sensi del
"Titolo VI del Libro Primero" del Codice Tributario Colombiano, e  le
disposizioni che lo modificano o lo sostituiscono. 
     con riferimento al paragrato 3: 
     tuttavia, l'assenza di una decisione  da  parte  delle  autorita
competenti  non  impedira'  al  contribuente  di  essere  considerato
residente  di  ciascuno  Stato  contraente  a  fini   diversi   dalla
concessione delle esenzioni o sgravi previsti dalla  Convenzione  per
detta persona. In tal caso, si applica la normativa fiscale nazionale
di ciascuno Stato contraente. 
  4. In relazione all'Articolo 8: 
  L'Articolo 8 della Convenzione sostituira'  le  disposizioni  della
"Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed  il  Governo
della Repubblica di Colombia per evitare la  doppia  imposizione  sui
redditi e sul patrimonio afferenti  all'esercizio  della  navigazione
marittima ed aerea" "Convenio entre el Gobierno de  la  Republica  de
Columbia y el Gobierno de la Republica Italiana, para evitar la doble
tributacion sobre las rentas y  sobre  el  patrimonio  derivados  del
ejercicio de la navegacion maritima y aerea" firmata a Bogota' il  21
dicembre  1979  nella  misura  in  cui   quelle   disposizioni   sono
incompatibili con il presente Articolo. 
  5. Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 2 (a), le espressioni
"organismo statutario" e "agenzia di finanziamento  all'esportazione"
indicano: 
    a) in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto  per
i servizi assicurativi del  commercio  estero  -  SACE,  la  Societa'
italiana per le imprese all'estero - Simest; 
    b) in Colombia, il Bancoldex S.A., la  Financiera  de  Desarrollo
Nacional S.A. - FDN, la Financiera del Desarrollo Territorial S.A.  -
FINDETER. 
  a condizione che al capitale di tali  entita'  lo  Stato  partecipi
direttamente in una percentuale non  inferiore  all'80  per  cento  o
indirettamente in una percentuale non inferiore al 60 per cento. 
  6. Con riferimento agli Articoli 10, 11 e 12: 
  Qualora, successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente Convenzione, entri in vigore una Convenzione per evitare  le
doppie imposizioni tra uno degli Stati contraenti e uno  Stato  terzo
che prevede aliquote d'imposta inferiori (compresa l'aliquota zero) a
quelle previste dalla presente  Convenzione,  tale  Stato  contraente
informa senza indugio l'altro Stato contraente al fine di  concludere
un Protocollo recante modifica alla presente Convenzione. 
  7. Con riferimento all'Articolo 18: 
  L'espressione "pensioni e altre remunerazioni analoghe"  indica  le
pensioni derivanti da pagamenti in considerazione di cessato  impiego
e le remunerazioni corrisposte in relazione a precedenti  professioni
indipendenti. 
  8. Con riferimento all'Articolo 21, paragrafo 4: 
  Resta inteso che i servizi di assistenza tecnica, i servizi tecnici
e i servizi di consulenza  rientrano  nell'ambito  applicativo  degli
Articoli 5, 7 e 14 della presente Convenzione. 
  IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  farlo,
hanno firmato il presente Protocollo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico