Articolo 12 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano attraverso leggi e regolamenti nazionali, come pure tramite contratti collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali, includendovi l'ampliamento o l'adattamento delle misure esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro affinche' prevedano la violenza e le molestie, nonche' tramite lo sviluppo di misure specifiche, laddove necessario.