Articolo 26 - Modifiche 1. Tutte le proposte di modifica della presente Convenzione presentate da una Parte sono comunicate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesse da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e a qualsiasi Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente a quanto previsto dall'articolo 28. 2. Ogni modifica proposta da una Parte e' comunicata alla Comitato europeo per i problemi della criminalita' e al Comitato direttivo per la cultura, l'eredita' e il paesaggio che presentano al Comitato delle Parti la loro opinione sulla modifica. 3. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina la proposta di emendamento e il parere presentato dal Comitato delle Parti e, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, puo' adottare l'emendamento secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa. 4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e' trasmesso alle Parti per l'accettazione. 5. Qualsiasi modifica adottata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un mese dalla data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale di aver accettato la modifica.