(Allegato-art. 26)
Articolo 26 - Modifiche 
 
1.  Tutte  le  proposte  di  modifica  della   presente   Convenzione
presentate da una Parte sono comunicate al  Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa e trasmesse da quest'ultimo agli Stati membri  del
Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato  alla
sua elaborazione e a qualsiasi Stato che abbia aderito  o  sia  stato
invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente a  quanto
previsto dall'articolo 28. 
 
2. Ogni modifica proposta da una Parte e'  comunicata  alla  Comitato
europeo per i problemi della criminalita' e al Comitato direttivo per
la cultura, l'eredita' e il  paesaggio  che  presentano  al  Comitato
delle Parti la loro opinione sulla modifica. 
 
3. Il  Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa  esamina  la
proposta di emendamento e il parere  presentato  dal  Comitato  delle
Parti e, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione che
non sono membri del Consiglio d'Europa, puo'  adottare  l'emendamento
secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20,  lettera  d,  dello
Statuto del Consiglio d'Europa. 
 
4. Il testo di ogni emendamento adottato dal  Comitato  dei  Ministri
conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e' trasmesso  alle
Parti per l'accettazione. 
 
5. Qualsiasi modifica  adottata  conformemente  al  paragrafo  3  del
presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo
alla scadenza di un mese dalla data  in  cui  tutte  le  Parti  hanno
informato il Segretario Generale di aver accettato la modifica.