Allegato III CRITERI APPLICABILI ALLE DISPOSIZIONI SULLE VERIFICHE Sezione 1: Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi - Principi generali 1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attivita' indicate in allegato I sono soggette a verifica. 2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi articolo 34 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilita', la credibilita' e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a) dati presentati relativamente all'attivita' e misurazioni e calcoli connessi; b) scelta e applicazione dei fattori di emissione; c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre a misurazioni, opportunita' della scelta e impiego dei metodi di misurazione. 3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che: a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro; b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti. 4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica. 5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Metodologia Analisi strategica 6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attivita' svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attivita' svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte. Analisi dei processi 7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilita' dei dati e delle informazioni trasmessi. Analisi dei rischi 8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilita' dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto. 9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali e' stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonche' altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Cio' riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sara' riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo. 10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza. Rapporto 11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 34 e' conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 34 puo' essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive. Sezione 2: Verifica delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attivita' di trasporto aereo. 12. I principi generali e il metodo definiti nella presente sezione si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attivita' di trasporto aereo in allegato I. A tal fine: a) al punto 3 della sezione 1, il riferimento al "gestore" deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attivita' di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione; b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia; c) al punto 6, il riferimento alle attivita' svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attivita' di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia e di cui tratta la comunicazione; d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo amministrato dall'Italia per svolgere le attivita' di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione; e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia e' responsabile; f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia. Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo. 13. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che: a) tutti i voli imputabili a una delle attivita' di trasporto aereo che figurano in allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol; b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attivita' di trasporto aereo. Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 7 e 8. 14. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 34, definiti nella sezione 2 del presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo. 15. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo amministrato dall'Italia presenta a norma dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 8, comma 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia in questione e' responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo amministrato dall'Italia corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.