(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
 
CRITERI APPLICABILI ALLE DISPOSIZIONI SULLE VERIFICHE 
 
 
Sezione 1: Verifica delle emissioni  prodotte  da  impianti  fissi  -
Principi generali 
 
1. Le emissioni prodotte da  ciascuna  delle  attivita'  indicate  in
allegato I sono soggette a verifica. 
2. La verifica tiene conto della comunicazione  presentata  ai  sensi
articolo 34 e del controllo svolto nell'anno precedente.  L'esercizio
deve riguardare l'affidabilita', la credibilita' e la precisione  dei
sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati  e
riguardanti le emissioni, con  particolare  riferimento  ai  seguenti
elementi: 
  a) dati presentati  relativamente  all'attivita'  e  misurazioni  e
calcoli connessi; 
  b) scelta e applicazione dei fattori di emissione; 
  c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e 
  d) se si ricorre a misurazioni, opportunita' della scelta e impiego
dei metodi di misurazione. 
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati  e
le  informazioni  sono  affidabili  e  credibili  e   consentono   di
determinare le emissioni  con  un  grado  di  certezza  elevato.  Per
dimostrare il «grado di certezza elevato»  il  gestore  deve  provare
che: 
  a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro; 
  b) il  rilevamento  dei  dati  sia  stato  effettuato  secondo  gli
standard scientifici applicabili, e 
  c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti. 
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e
a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica. 
5. Il responsabile della verifica deve  tener  conto  del  fatto  che
l'impianto abbia eventualmente  aderito  al  sistema  comunitario  di
ecogestione e audit (EMAS). 
 
 
Metodologia 
 
Analisi strategica 
6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attivita'
svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile  della  verifica
deve avere una panoramica generale di tutte  le  attivita'  svolte  e
della relativa importanza a livello di emissioni prodotte. 
 
Analisi dei processi 
7. La verifica  delle  informazioni  comunicate  deve  avvenire,  per
quanto possibile, nella sede  dell'impianto.  Il  responsabile  della
verifica effettua controlli a campione (spot check)  per  determinare
l'affidabilita' dei dati e delle informazioni trasmessi. 
 
Analisi dei rischi 
8. Il responsabile della verifica sottopone a  valutazione  tutte  le
fonti di emissione dell'impianto per verificare  l'affidabilita'  dei
dati riguardanti  ciascuna  fonte  che  contribuisce  alle  emissioni
complessive dell'impianto. 
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica
esplicitamente le fonti nelle quali e' stato riscontrato  un  elevato
rischio  di  errore,  nonche'  altri  aspetti  della   procedura   di
monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori  nella
determinazione  delle  emissioni  complessive.   Cio'   riguarda   in
particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli  necessari
per  determinare  le  emissioni  delle  singole  fonti.   Particolare
attenzione sara' riservata  alle  fonti  che  presentano  un  elevato
rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo. 
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i  metodi  di
limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre  al  minimo
l'incertezza. 
 
Rapporto 
11.  Il  responsabile  della  verifica  predispone  un  rapporto  sul
processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di  cui
all'articolo 34 e' conforme. Il  rapporto  deve  indicare  tutti  gli
aspetti attinenti al  lavoro  svolto.  Una  dichiarazione  favorevole
sulla comunicazione di cui all'articolo 34 puo' essere presentata  se
il responsabile della  verifica  ritiene  che  non  vi  siano  errori
materiali nell'indicazione delle emissioni complessive. 
 
 
Sezione 2: Verifica delle  emissioni  e  delle  tonnellate-chilometro
prodotte dalle attivita' di trasporto aereo. 
 
12. I principi generali e il metodo definiti nella  presente  sezione
si  applicano  alla  verifica  delle  comunicazioni  delle  emissioni
prodotte dai voli che rientrano in una delle attivita'  di  trasporto
aereo in allegato I. A tal fine: 
  a) al punto 3 della sezione 1, il  riferimento  al  "gestore"  deve
intendersi  come   riferimento   all'operatore   aereo   amministrato
dall'Italia  e  alla  lettera  c)  di  tale  punto   il   riferimento
all'impianto  deve   intendersi   come   riferimento   all'aeromobile
utilizzato per svolgere  le  attivita'  di  trasporto  aereo  di  cui
trattasi nella comunicazione; 
  b) al punto 5, il riferimento  all'impianto  deve  intendersi  come
riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia; 
  c)  al  punto  6,  il  riferimento  alle  attivita'  svolte  presso
l'impianto  deve  intendersi  come  riferimento  alle  attivita'   di
trasporto aereo svolte dall'operatore aereo amministrato  dall'Italia
e di cui tratta la comunicazione; 
  d)  al  punto  7,  il  riferimento  alla  sede  dell'impianto  deve
intendersi come riferimento ai siti utilizzati  dall'operatore  aereo
amministrato dall'Italia per svolgere le attivita' di trasporto aereo
di cui tratta la comunicazione; 
  e)  ai  punti  8  e  9,  i  riferimenti  alle  fonti  di  emissione
dell'impianto devono intendersi come  riferimenti  all'aeromobile  di
cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia e' responsabile; 
  f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come
riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia. 
 
 
Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni  delle
emissioni imputabili al trasporto aereo. 
 
13. Il responsabile della verifica deve, in  particolare,  accertarsi
che: 
  a) tutti i voli imputabili a una delle attivita' di trasporto aereo
che figurano in allegato I  siano  stati  tenuti  in  considerazione.
Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della  verifica
consulta i dati sugli orari e  altri  dati  riguardanti  il  traffico
dell'operatore aereo,  compresi  quelli  che  l'operatore  stesso  ha
chiesto a Eurocontrol; 
  b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati  aggregati  sul
combustibile  consumato  e  i  dati   riguardanti   il   combustibile
acquistato  o  fornito  in  altro  modo  all'aeromobile  che   svolge
l'attivita' di trasporto aereo. 
 
 
Disposizioni supplementari per la verifica  dei  dati  relativi  alle
tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 7 e 8. 
 
14. I principi generali e il metodo di verifica  delle  comunicazioni
delle emissioni presentate a norma dell'articolo 34,  definiti  nella
sezione 2 del presente allegato, si applicano,  se  del  caso,  anche
alla verifica dei dati relativi  alle  tonnellate-chilometro  per  il
trasporto aereo. 
15. Il responsabile della verifica deve, in  particolare,  accertarsi
che nella domanda  che  l'operatore  aereo  amministrato  dall'Italia
presenta a norma dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 8, comma 2,
si tenga conto solo dei voli di cui  l'operatore  aereo  amministrato
dall'Italia  in  questione  e'  responsabile   e   che   sono   stati
effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attivita'  di
trasporto aereo che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle
sue  mansioni,  il  responsabile  della  verifica  consulta  i   dati
riguardanti   il   traffico   dell'operatore    aereo    amministrato
dall'Italia, compresi quelli che  l'operatore  stesso  ha  chiesto  a
Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre  controllare
che il carico pagante dichiarato  dall'operatore  aereo  amministrato
dall'Italia corrisponda alla documentazione sul  carico  pagante  che
l'operatore conserva a fini di sicurezza.