(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 36)
                             Articolo 36 
 
                             Depositario 
 
  §  1  Il  Segretario  generale  e'   depositario   della   presente
Convenzione. Le  sue  funzioni  in  quanto  depositario  sono  quelle
enunciate nella Parte VII della Convenzione di Vienna del  23  maggio
1969 sul diritto dei trattati. 
  § 2 Al sorgere di  una  divergenza  fra  uno  Stato  membro  ed  il
depositario riguardo all'adempimento delle funzioni di  quest'ultimo,
il  depositario  o  lo  Stato  membro  interessato  deve  portare  la
questione all'attenzione degli altri Stati membri, o,  se  del  caso,
alla decisione del Comitato amministrativo.