(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 37)
                             Articolo 37 
 
                      Adesione alla Convenzione 
 
  § 1 L'adesione alla Convenzione e' aperta a ciascuno Stato nel  cui
territorio e' in esercizio un'infrastruttura ferroviaria. 
  § 2 Lo Stato che desidera aderire alla Convenzione ne fa domanda al
depositario. Il depositario la comunica agli Stati membri. 
  § 3 La  domanda  e'  ammessa  a  pieno  titolo  tre  mesi  dopo  la
comunicazione di cui al § 2, salvo opposizione  formulata  presso  il
depositario da cinque Stati membri.  Il  depositario  ne  da'  avviso
senza indugio allo  Stato  richiedente  nonche'  agli  Stati  membri.
L'adesione ha effetto il primo giorno del  terzo  mese  successivo  a
tale avviso. 
  § 4 In caso di  opposizione  di  almeno  cinque  Stati  membri  nel
termine previsto al § 3,  la  richiesta  di  adesione  e'  sottoposta
all'Assemblea generale che decide al riguardo. 
  §  5  Subordinatamente  all'articolo   42,   ogni   adesione   alla
Convenzione riguarda esclusivamente la Convenzione nella sua versione
in vigore nel momento in cui l'adesione ha effetto.