(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 38)
                             Articolo 38 
 
    Adesione di organizzazioni regionali d'integrazione economica 
 
  § 1 L'adesione  alla  Convenzione  e'  aperta  alle  organizzazioni
regionali d'integrazione economica aventi competenza ad  adottare  la
propria legislazione, obbligatoria per i propri membri, nelle materie
coperte da detta Convenzione e di cui uno o piu' Stati  membri  siano
membri. Le condizioni per tale adesione sono definite in  un  accordo
stipulato fra l'Organizzazione e l'organizzazione regionale. 
  § 2 L'organizzazione regionale puo' esercitare  i  diritti  di  cui
dispongono i suoi membri in virtu' della Convenzione, nella misura in
cui riguardano materie di propria competenza. Cio' si  applica  anche
per gli  obblighi  incombenti  agli  Stati  membri  in  virtu'  della
Convenzione,  a  prescindere  dagli  obblighi   finanziari   di   cui
all'articolo 26. 
  § 3 In previsione dell'esercizio del diritto di voto e del  diritto
di obiezione previsto all'articolo 35, §§  2  e  4,  l'organizzazione
regionale dispone di un numero di voti pari a quello dei suoi  membri
che  sono  anche  Stati  membri  dell'Organizzazione.  Questi  ultimi
possono esercitare i loro diritti, segnatamente di voto,  solo  nella
misura ammessa al § 2. L'organizzazione regionale non dispone  di  un
diritto di voto per quanto concerne il Titolo IV. 
  § 4 Per porre fine alla qualita' di membro, si applica per analogia
l'articolo 41.