Articolo 39 Membri associati § 1 Ogni Stato sul cui territorio e' in esercizio un'infrastruttura ferroviaria puo' divenire membro associato dell'Organizzazione. L'articolo 37, §§ da 2 a 25 si applica per analogia. § 2 Un membro associato puo' partecipare ai lavori degli organi di cui all' articolo 13 , § 1, lettere a) e da c) ad f) unicamente con un voto consultivo. Un membro associato non puo' essere nominato membro del Comitato amministrativo. Esso contribuisce alle spese dell'Organizzazione con lo 0,25 per cento dei contributi (articolo 26, §3). § 3 Per porre fine alla qualita' di membro associato, si applica per analogia l'articolo 41.