(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 39)
                             Articolo 39 
 
                          Membri associati 
 
  § 1 Ogni Stato sul cui territorio e' in esercizio un'infrastruttura
ferroviaria  puo'  divenire  membro  associato   dell'Organizzazione.
L'articolo 37, §§ da 2 a 25 si applica per analogia. 
  § 2 Un membro associato puo' partecipare ai lavori degli organi  di
cui all' articolo 13 , § 1, lettere a) e da c) ad f)  unicamente  con
un voto consultivo. Un membro  associato  non  puo'  essere  nominato
membro del Comitato  amministrativo.  Esso  contribuisce  alle  spese
dell'Organizzazione con lo 0,25 per cento  dei  contributi  (articolo
26, §3). 
  § 3 Per porre fine alla qualita' di membro  associato,  si  applica
per analogia l'articolo 41.