(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 40)
                             Articolo 40 
 
                Sospensione della qualita' di membro 
 
  §  1  Uno  Stato  membro  puo'  chiedere,   senza   denunciare   la
Convenzione,  una  sospensione   della   sua   qualita'   di   membro
dell'Organizzazione,   quando    nessun    traffico    internazionale
ferroviario e' piu' effettuato sul suo territorio,  per  ragioni  non
imputabili a detto Stato membro. 
  § 2 Il Comitato amministrativo decide in merito ad una  domanda  di
sospensione della qualita' di membro. La domanda deve essere  inviata
al Segretario generale fino a tre mesi  prima  di  una  sessione  del
Comitato. 
  § 3 La sospensione della qualifica di membro  entra  in  vigore  il
primo giorno del mese successivo  alla  data  in  cui  il  Segretario
generale ha notificato agli Stati membri la  decisione  del  Comitato
amministrativo. La sospensione  della  qualita'  di  membro  ha  fine
quando  lo  Stato   membro   notifica   la   ripresa   del   traffico
internazionale ferroviario sul suo territorio. Il Segretario generale
lo notifica senza indugio agli altri Stati membri. 
  §  4  La  sospensione  della  qualita'  di   membro   comporta   di
conseguenza: 
    a) l'esonero dello Stato membro dal suo obbligo di contribuire al
finanziamento delle spese dell'Organizzazione ; 
    b)  la  sospensione  del  suo  diritto  di  voto   negli   organi
dell'Organizzazione; 
    c) la sospensione del diritto di obiezione in forza dell'articolo
34, §§ 2 e 3 e dell'articolo 35, §§ 2 e 4.