(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 41)
Articolo 41
Denuncia della Convenzione
§ 1 La Convenzione puo' in ogni momento essere denunciata.
§ 2 Ogni Stato membro che desideri procedere ad una denuncia ne da'
avviso al depositario. La denuncia ha effetto il 31 dicembre
dell'anno successivo.