(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 41)
                             Articolo 41 
 
                     Denuncia della Convenzione 
 
  § 1 La Convenzione puo' in ogni momento essere denunciata. 
  § 2 Ogni Stato membro che desideri procedere ad una denuncia ne da'
avviso  al  depositario.  La  denuncia  ha  effetto  il  31  dicembre
dell'anno successivo.