Articolo 42 Dichiarazioni e riserve alla Convenzione §1 Ciascuno Stato membro puo' dichiarare in qualsiasi momento che non applichera' integralmente alcune Appendici alla Convenzione. Inoltre le riserve come anche le dichiarazioni di non applicare alcune disposizioni della Convenzione propriamente detta, o delle sue Appendici sono ammesse solo se espressamente previste dalle stesse disposizioni. § 2 Le riserve o le dichiarazioni sono inviate al depositario. Esse hanno effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore per lo Stato interessato. Ogni dichiarazione fatta dopo tale entrata in vigore ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo a detta dichiarazione. Il depositario ne informa gli Stati membri.