(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 42)
                             Articolo 42 
 
              Dichiarazioni e riserve alla Convenzione 
 
  §1 Ciascuno Stato membro puo' dichiarare in qualsiasi  momento  che
non applichera'  integralmente  alcune  Appendici  alla  Convenzione.
Inoltre le riserve come  anche  le  dichiarazioni  di  non  applicare
alcune disposizioni della Convenzione propriamente detta, o delle sue
Appendici sono ammesse solo se espressamente  previste  dalle  stesse
disposizioni. 
  § 2 Le riserve o le dichiarazioni sono inviate al depositario. Esse
hanno effetto nel momento in cui la Convenzione entra in  vigore  per
lo Stato interessato. Ogni dichiarazione fatta dopo tale  entrata  in
vigore ha  effetto  il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a  detta
dichiarazione. Il depositario ne informa gli Stati membri.