(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 43)
                             Articolo 43 
 
                  Scioglimento dell'Organizzazione 
 
  §  1   L'Assemblea   generale   puo'   decidere   lo   scioglimento
dell'Organizzazione e l'eventuale trasferimento delle sue  competenze
ad un'altra  organizzazione  intergovernativa,  fissando  con  questa
organizzazione, , se del caso, le condizioni del trasferimento. 
  § 2 In caso di scioglimento dell'Organizzazione,  i  suoi  beni  ed
averi  sono   conferiti   agli   Stati   membri   che   siano   stati
ininterrottamente membri dell'Organizzazione negli ultimi cinque anni
civili precedenti a quello della decisione, in virtu'  del  §  1,  in
proporzione al tasso medio di percentuale con cui  hanno  contribuito
alle spese dell'Organizzazione in questi cinque anni.