Articolo 44 Disposizione transitoria Nei casi previsti all'articolo 34, § 7 , all'articolo 35, §4, all'articolo 41, § 1 ed all'articolo 42, il diritto in vigore al momento della conclusione dei contratti sottoposti alle Regole uniformi CIV, alle Regole uniformi CIM, alle Regole Uniformi CUV o alle Regole uniformi CUI rimane applicabile ai contratti esistenti.