(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 44)
                             Articolo 44 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  Nei casi previsti all'articolo 34,  §  7  ,  all'articolo  35,  §4,
all'articolo 41, § 1 ed all'articolo 42,  il  diritto  in  vigore  al
momento  della  conclusione  dei  contratti  sottoposti  alle  Regole
uniformi CIV, alle Regole uniformi CIM, alle Regole  Uniformi  CUV  o
alle Regole uniformi CUI rimane applicabile ai contratti esistenti.