Articolo 45 Testi della Convenzione §1 La Convenzione e' redatta in lingua francese, inglese e tedesca. In caso di divergenze, solo il testo francese fa fede. §2 Su proposta di uno degli Stati membri interessati, l'Organizzazione pubblica le traduzioni ufficiali della Convenzione in altre lingue, a condizione che una di queste lingue sia lingua ufficiale sul territorio di almeno due Stati membri. Tali traduzioni sono elaborate in collaborazione con i servizi competenti degli Stati membri interessati.