(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 45)
                             Articolo 45 
 
                       Testi della Convenzione 
 
  §1 La Convenzione e' redatta in lingua francese, inglese e tedesca.
In caso di divergenze, solo il testo francese fa fede. 
  §2  Su  proposta   di   uno   degli   Stati   membri   interessati,
l'Organizzazione pubblica le traduzioni ufficiali  della  Convenzione
in altre lingue, a condizione che una di  queste  lingue  sia  lingua
ufficiale sul territorio di almeno due Stati membri. Tali  traduzioni
sono elaborate in collaborazione con i servizi competenti degli Stati
membri interessati.