(Art. 35 "Monitoraggio e comunicazione delle emissioni") Allegato III PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE ARTE A - Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi Controllo delle emissioni di biossido di carbonio Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni. Calcolo delle emissioni Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula: Dati relativi all'attivita' × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione I dati relativi alle attivita' (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni. Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attivita' per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa e' pari a zero. Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attivita' e l'ossidazione e' gia' stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione. Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attivita' siano piu' precisi. Per ciascuna attivita', ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato. Misurazioni Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni. Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Comunicazione delle emissioni Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto. A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi: - nome dell'impianto, - indirizzo, codice postale e paese, - tipo e numero di attivita' dell'allegato I svolte presso l'impianto, - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e - nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali societa' capogruppo. B. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate: - dati relativi all'attivita', - fattori di emissione, - fattori di ossidazione, - emissioni complessive, e - elementi di incertezza. C. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate: - emissioni complessive, - informazioni sull'affidabilita' dei metodi di misurazione, e - elementi di incertezza. D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attivita' non abbia gia' tenuto conto dell'ossidazione. Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese PARTE B - Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte dalle attivita' di trasporto aereo Controllo delle emissioni di biossido di carbonio Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula: consumo di combustibile × fattore di emissione Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue: quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo - quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo. Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili. I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attivita' piu' precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero. Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato. Comunicazione delle emissioni Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 3. A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi: - nome dell'operatore aereo, - Stato membro di riferimento, - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento, - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore e' considerato l'operatore aereo, - numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorita' che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attivita' di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo, - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente, - nome del proprietario dell'aeromobile. B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni: - consumo di combustibile, - fattore di emissione, - emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo, - emissioni aggregate prodotte da: - tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro, - tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo, - emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo e che: - sono partiti da ogni Stato membro, e - sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo, - incertezza. Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, l'entita' dell'attivita' di trasporto aereo e' calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula: tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante dove: «distanza» e' la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km; «carico pagante» e' la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata. Ai fini del calcolo del carico pagante: - il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio, - un operatore aereo puo' scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato. Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2: A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi: - nome dell'operatore aereo, - Stato membro di riferimento, - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento, - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore e' considerato l'operatore aereo, - numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorita' che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attivita' di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo, - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente, - nome del proprietario dell'aeromobile. B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro: - numero di voli per coppia di aerodromi, - numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi, - numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi, - metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato, - numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attivita' di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo.