(Allegato III)
                                          (Art. 35 "Monitoraggio e    
                                      comunicazione delle emissioni") 
 
                            Allegato III 
 
         PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE 
 
ARTE A -  Controllo  e  comunicazione  delle  emissioni  prodotte  da
                           impianti fissi 
 
  Controllo delle emissioni di biossido di carbonio 
  Le  emissioni  vengono  monitorate  attraverso  l'applicazione   di
calcoli o in base a misurazioni. 
  Calcolo delle emissioni 
  Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula: 
  Dati relativi all'attivita' × Fattore di  emissione  ×  Fattore  di
ossidazione 
  I dati relativi alle attivita' (combustibile utilizzato,  tasso  di
produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle  forniture
o a misurazioni. 
  Vengono  utilizzati  fattori  di   emissione   riconosciuti.   Sono
accettabili fattori di emissione specifici alle varie  attivita'  per
tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i
combustibili,  ad  esclusione  di  quelli  non  commerciali  (rifiuti
combustibili  come  pneumatici  e  gas   derivanti   da   lavorazioni
industriali). Per il carbone devono  essere  elaborati  ulteriormente
fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale  fattori
di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I  valori
di  default  previsti  dall'IPCC  (Gruppo  intergovernativo  per   il
cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria.
Il fattore di emissione della biomassa e' pari a zero. 
  Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte  del
carbonio non viene ossidata si  applica  un  fattore  di  ossidazione
aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori  di  emissione  specifici
per le varie  attivita'  e  l'ossidazione  e'  gia'  stata  presa  in
considerazione,  non  deve  essere   applicato   alcun   fattore   di
ossidazione. 
  Vengono applicati i fattori di  ossidazione  di  default  ai  sensi
della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non  dimostri  che  i
fattori specifici alle attivita' siano piu' precisi. 
  Per ciascuna attivita', ciascun impianto e ciascun combustibile  si
procede ad un calcolo separato. 
  Misurazioni 
  Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi  standard  o
riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni. 
  Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra 
  Sono utilizzati metodi standard o  riconosciuti,  sviluppati  dalla
Commissione  in  collaborazione  con  tutte   le   pertinenti   parti
interessate e adottati secondo la procedura di cui  all'articolo  14,
paragrafo 1. 
  Comunicazione delle emissioni 
  Ciascun gestore deve  presentare  le  seguenti  informazioni  nella
comunicazione riguardante un impianto. 
  A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi: 
    - nome dell'impianto, 
    - indirizzo, codice postale e paese, 
    - tipo e  numero  di  attivita'  dell'allegato  I  svolte  presso
l'impianto, 
    - indirizzo,  numero  di  telefono,  fax  e  indirizzo  di  posta
elettronica di una persona di contatto, e 
    - nome  del  proprietario  dell'impianto  e  di  altre  eventuali
societa' capogruppo. 
  B. Per ciascuna  attivita'  inserita  nell'allegato  I  svolta  nel
complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate: 
    - dati relativi all'attivita', 
    - fattori di emissione, 
    - fattori di ossidazione, 
    - emissioni complessive, e 
    - elementi di incertezza. 
  C. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel  sito
e per la quale le emissioni vengono misurate: 
    - emissioni complessive, 
    - informazioni sull'affidabilita' dei metodi di misurazione, e 
    - elementi di incertezza. 
  D. Per le emissioni prodotte dalla  combustione,  la  comunicazione
deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore
di emissione specifico all'attivita'  non  abbia  gia'  tenuto  conto
dell'ossidazione. 
  Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia
di  comunicazione  con  eventuali  altre  disposizioni  esistenti  in
materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le
imprese 
PARTE B - Controllo e comunicazione delle  emissioni  prodotte  dalle
                    attivita' di trasporto aereo 
  Controllo delle emissioni di biossido di carbonio 
  Le  emissioni  sono  monitorate  tramite  calcolo,  applicando   la
seguente formula: 
  consumo di combustibile × fattore di emissione 
  Il consumo di combustibile  comprende  il  combustibile  utilizzato
dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile  si  utilizza  il  valore
corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante  ogni
volo, calcolato come segue: 
  quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile
al  termine  del  rifornimento  per  il  volo   -   quantitativo   di
combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile  al  termine  del
rifornimento per il volo successivo +  rifornimento  di  combustibile
per il volo successivo. 
  Se mancano i dati  sul  consumo  effettivo  del  combustibile,  per
stimare il consumo si applica un metodo  standard  a  livelli  basato
sulle migliori informazioni disponibili. 
  I fattori di emissione utilizzati d'ufficio  sono  quelli  ricavati
dalle  linee  guida  IPCC   2006   sugli   inventari   o   successivi
aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di  emissione
specifici all'attivita'  piu'  precisi,  identificati  da  laboratori
indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla
biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero. 
  Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede  ad  un  calcolo
separato. 
  Comunicazione delle emissioni 
  Ciascun operatore aereo deve presentare  le  seguenti  informazioni
nella comunicazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 3. 
  A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi: 
    - nome dell'operatore aereo, 
    - Stato membro di riferimento, 
    - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso,  indirizzo  di
contatto nello Stato membro di riferimento, 
    - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi  di  aeromobili
utilizzati, nel periodo cui si riferisce  la  comunicazione,  per  lo
svolgimento delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato
I e per le quali l'operatore e' considerato l'operatore aereo, 
    - numero del certificato  di  operatore  aereo  e  della  licenza
d'esercizio  e   nome   dell'autorita'   che   ha   rilasciato   tale
certificato/licenza al fine  dello  svolgimento  delle  attivita'  di
trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore  in
questione e' considerato l'operatore aereo, 
    - indirizzo,  numero  di  telefono,  fax  e  indirizzo  di  posta
elettronica di un referente, 
    - nome del proprietario dell'aeromobile. 
  B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile  per  il  quale  si
calcolano le emissioni: 
    - consumo di combustibile, 
    - fattore di emissione, 
    - emissioni  complessive  aggregate  prodotte  da  tutti  i  voli
effettuati nel periodo  cui  si  riferisce  la  comunicazione  e  che
rientrano fra le attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per  le
quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo, 
    - emissioni aggregate prodotte da: 
      - tutti i voli effettuati  nel  periodo  cui  si  riferisce  la
comunicazione e che rientrano fra le  attivita'  di  trasporto  aereo
dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e'  considerato
l'operatore aereo e che sono decollati da un  aerodromo  situato  nel
territorio di uno Stato membro  e  sono  atterrati  in  un  aerodromo
situato nel territorio dello stesso Stato membro, 
      - tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si  riferisce
la comunicazione e che rientrano fra le attivita' di trasporto  aereo
dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e'  considerato
l'operatore aereo, 
    - emissioni aggregate prodotte da tutti  i  voli  effettuati  nel
periodo  cui  si  riferisce  la  comunicazione  e  rientranti   nelle
attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore
in questione e' considerato l'operatore aereo e che: 
      - sono partiti da ogni Stato membro, e 
      - sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese
terzo, 
    - incertezza. 
  Controllo dei dati  relativi  alle  tonnellate-chilometro  ai  fini
degli articoli 3 sexies e 3 septies 
  Ai  fini  della  domanda  di  assegnazione   di   quote   a   norma
dell'articolo 3 sexies,  paragrafo  1,  o  dell'articolo  3  septies,
paragrafo 2, l'entita' dell'attivita' di trasporto aereo e' calcolata
in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula: 
  tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante 
  dove: 
  «distanza» e' la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e
l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95
km; 
  «carico pagante» e' la massa totale di merci,  posta  e  passeggeri
trasportata. 
  Ai fini del calcolo del carico pagante: 
  - il numero dei passeggeri comprende il numero di persone  a  bordo
dell'aeromobile, escluso l'equipaggio, 
  - un operatore aereo puo' scegliere se applicare la massa effettiva
o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato
contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per  i
voli interessati, oppure un  valore  d'ufficio  pari  a  100  kg  per
ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato. 
  Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai  fini
degli articoli 3 sexies e 3 septies 
  Ciascun operatore aereo deve comunicare  le  seguenti  informazioni
nella domanda presentata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo  1
o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2: 
  A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi: 
    - nome dell'operatore aereo, 
    - Stato membro di riferimento, 
    - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso,  indirizzo  di
contatto nello Stato membro di riferimento, 
    - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi  di  aeromobili
utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento
delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per  le
quali l'operatore e' considerato l'operatore aereo, 
    - numero del certificato  di  operatore  aereo  e  della  licenza
d'esercizio  e   nome   dell'autorita'   che   ha   rilasciato   tale
certificato/licenza al fine  dello  svolgimento  delle  attivita'  di
trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore  in
questione e' considerato l'operatore aereo, 
    - indirizzo,  numero  di  telefono,  fax  e  indirizzo  di  posta
elettronica di un referente, 
    - nome del proprietario dell'aeromobile. 
  B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro: 
    - numero di voli per coppia di aerodromi, 
    - numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi, 
    - numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi, 
    - metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri  e  del
bagaglio imbarcato, 
    - numero complessivo di tonnellate-chilometro per  tutti  i  voli
effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce  la  comunicazione  e
che  rientrano  nelle   attivita'   di   trasporto   aereo   inserite
nell'allegato I per le quali l'operatore in questione e'  considerato
l'operatore aereo.