(Patto internazionale-art. 5)
                             Articolo 5 
 
  1. Nessuna disposizione del presente Patto puo' essere interpretata
nel senso di implicare  un  diritto  di  qualsiasi  Stato,  gruppo  o
individuo di intraprendere attivita' o di  compiere  atti  miranti  a
sopprimere uno dei diritti o delle liberta' riconosciuti nel presente
Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto e' previsto dal
Patto stesso. 
  2. Nessuna restrizione o deroga a  diritti  fondamentali  dell'uomo
riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in
virtu' di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, puo' essere
ammessa col pretesto che il presente Patto  non  li  riconosce  o  li
riconosce in minor misura.