(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
 
 
PRINCIPI PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI 
 
 
Sezione 1: Monitoraggio delle emissioni prodotte da impianti fissi. 
 
Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio 
Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di  calcoli
o in base a misurazioni. 
 
Calcolo delle emissioni 
Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula: 
 
Dati relativi all'attivita' x  Fattore  di  emissione  x  Fattore  di
                            ossidazione. 
 
I dati relativi alle attivita'  (combustibile  utilizzato,  tasso  di
produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle  forniture
o a misurazioni. 
Vengono  utilizzati   fattori   di   emissione   riconosciuti.   Sono
accettabili fattori di emissione specifici alle varie  attivita'  per
tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i
combustibili,  ad  esclusione  di  quelli  non  commerciali  (rifiuti
combustibili  come  pneumatici  e  gas   derivanti   da   lavorazioni
industriali). Per il carbone devono  essere  elaborati  ulteriormente
fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale  fattori
di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I  valori
di  default  previsti  dall'IPCC  (Gruppo  intergovernativo  per   il
cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria.
Il fattore di emissione della biomassa e' pari a zero. 
Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto  che  parte  del
carbonio non viene ossidata si  applica  un  fattore  di  ossidazione
aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori  di  emissione  specifici
per le varie  attivita'  e  l'ossidazione  e'  gia'  stata  presa  in
considerazione,  non  deve  essere   applicato   alcun   fattore   di
ossidazione. 
Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi  della
direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i  fattori
specifici alle attivita' siano piu' precisi. 
Per ciascuna attivita', ciascun impianto e  ciascun  combustibile  si
procede ad un calcolo separato. 
 
Misurazioni 
Per la misurazione delle emissioni si  applicano  metodi  standard  o
riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni. 
 
Monitoraggio delle emissioni di altri gas a effetto serra 
Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla
commissione  in  collaborazione  con  tutte   le   pertinenti   parti
interessate e adottati secondo la procedura di cui  all'articolo  23,
paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. 
 
 
Sezione 2: Monitoraggio delle emissioni e delle tonnellate chilometro
prodotte dalle attivita' di trasporto aereo. 
 
Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio 
Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la  seguente
formula: 
 
           consumo di combustibile × fattore di emissione 
 
Il consumo  di  combustibile  comprende  il  combustibile  utilizzato
dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile  si  utilizza  il  valore
corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante  ogni
volo, calcolato come segue: 
quantitativo di combustibile contenuto nei  serbatoi  dell'aeromobile
al  termine  del  rifornimento  per  il  volo   -   quantitativo   di
combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile  al  termine  del
rifornimento per il volo successivo +  rifornimento  di  combustibile
per il volo successivo. 
Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare
il consumo si applica un  metodo  standard  a  livelli  basato  sulle
migliori informazioni disponibili. 
I fattori di emissione  utilizzati  d'ufficio  sono  quelli  ricavati
dalle  linee  guida  IPCC   2006   sugli   inventari   o   successivi
aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di  emissione
specifici all'attivita'  piu'  precisi,  identificati  da  laboratori
indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla
biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero. 
Per ciascun volo e ciascun combustibile  si  procede  ad  un  calcolo
separato. 
 
 
Monitoraggio dei dati relativi  alle  tonnellate-chilometro  ai  fini
degli articoli 7 e 8 
 
Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma  dell'articolo
7, comma 1, e dell'articolo 8, comma 2, l'entita'  dell'attivita'  di
trasporto aereo e' calcolata  in  tonnellate-chilometro,  secondo  la
seguente formula: 
 
          tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante 
 
dove: 
a) "distanza" e' la distanza ortodromica tra l'aerodromo di  partenza
e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo  di
95 km; 
b) "carico pagante" e' la massa totale di merci, posta  e  passeggeri
trasportata. 
Ai fini del calcolo del carico pagante: 
a) il numero dei passeggeri comprende il numero di  persone  a  bordo
dell'aeromobile, escluso l'equipaggio; 
b) un operatore aereo puo' scegliere se applicare la massa  effettiva
o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato
contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per  i
voli interessati, oppure un  valore  d'ufficio  pari  a  100  kg  per
ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.