(Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 1)
PROTOCOLLO  SUI  PRIVILEGI   E   LE   IMMUNITA'   DELL'ORGANIZZAZIONE
     INTERGOVERNATIVA PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI 
 
                               (OTIF) 
 
                             Articolo 1 
 
         Immunita' di giurisdizione, esecuzione e sequestro 
 
  § 1 Nel quadro  delle  sue  attivita'  ufficiali,  l'Organizzazione
beneficia dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione, salvo: 
    a) nella  misura  in  cui  l'Organizzazione  abbia  espressamente
rinunciato a tale immunita' in un determinato caso; 
    b) in caso di un'azione civile intentata da un terzo; 
    c) in caso di domanda riconvenzionale direttamente  collegata  ad
una procedura intentata a titolo principale dall'Organizzazione; 
    d) in caso di sequestro, ordinato con decisione giudiziaria sulle
retribuzioni, salari ed altri emolumenti  dovuti  dall'Organizzazione
ad un suo funzionario. 
  § 2 Gli averi e gli altri beni dell'Organizzazione,  qualunque  sia
il luogo in cui essi si  trovino,  beneficiano  dell'immunita'  verso
ogni forma di requisizione, confisca, sequestro  ed  altra  forma  di
pignoramento o di espropriazione forzata, salvo nella misura  in  cui
lo richiedano temporaneamente la prevenzione di incidenti  implicanti
veicoli a motore appartenenti all'Organizzazione o che circolano  per
conto di quest'ultima, e  le  inchieste  alle  quali  tali  incidenti
possano dare luogo.