(Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                Privilegi ed immunita' degli esperti 
 
  Gli esperti di cui l'Organizzazione si  avvale,  quando  esercitano
funzioni presso l'Organizzazione o effettuano missioni per  conto  di
quest'ultima, anche durante i  viaggi  effettuati  nell'esercizio  di
dette funzioni, o nel corso di tali  missioni,  godono  dei  seguenti
privilegi ed immunita', nella misura  in  cui  tali  privilegi  siano
necessari per l'esercizio delle loro funzioni: 
    a) immunita' di  giurisdizione  per  le  attivita',  comprese  le
parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio  delle  loro  funzioni;
non e' tuttavia concesso il godimento di tale immunita'  in  caso  di
danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore  o  da
ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un esperto,  o  da  lui
condotto  o  in  caso  d'infrazione   alla   regolamentazione   della
circolazione  relativa  a  tale  mezzo  di  trasporto;  gli   esperti
continuano a beneficiare di tale immunita' anche dopo  la  cessazione
delle loro funzioni presso l'Organizzazione; 
    b) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali; 
    c) agevolazioni di cambio necessarie per il  trasferimento  della
loro remunerazione; 
    d) stesse  agevolazioni,  per  quanto  riguarda  i  loro  bagagli
personali, accordate agli  agenti  dei  Governi  esteri  in  missione
ufficiale temporanea.