Articolo 10 Privilegi ed immunita' degli esperti Gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale, quando esercitano funzioni presso l'Organizzazione o effettuano missioni per conto di quest'ultima, anche durante i viaggi effettuati nell'esercizio di dette funzioni, o nel corso di tali missioni, godono dei seguenti privilegi ed immunita', nella misura in cui tali privilegi siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni: a) immunita' di giurisdizione per le attivita', comprese le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di tale immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un esperto, o da lui condotto o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; gli esperti continuano a beneficiare di tale immunita' anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione; b) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali; c) agevolazioni di cambio necessarie per il trasferimento della loro remunerazione; d) stesse agevolazioni, per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordate agli agenti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.