(Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 11)
                             Articolo 11 
 
           Scopo dei privilegi e delle immunita' concesse 
 
  § 1 I privilegi e le immunita'  previsti  dal  presente  Protocollo
sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza,
il   libero   funzionamento   dell'Organizzazione   e   la   completa
indipendenza  delle  persone  alle  quali  essi  sono  accordati.  Le
autorita' competenti revocano ogni immunita' in tutti i casi  in  cui
il loro mantenimento sia suscettibile di  ostacolare  l'azione  della
giustizia  e  in  cui  esse  possano  essere  revocate  senza  recare
pregiudizio al conseguimento dell'obiettivo per il  quale  le  stesse
siano state accordate. 
  § 2 Le autorita' competenti ai fini del § 1 sono: 
    a) gli Stati membri, per i loro rappresentanti; 
    b) il Comitato amministrativo per il Segretario generale; 
    c)   il   Segretario   generale   per   gli   altri    funzionari
dell'Organizzazione, nonche' per gli esperti di cui  l'Organizzazione
si avvale.