Articolo 11 Scopo dei privilegi e delle immunita' concesse § 1 I privilegi e le immunita' previsti dal presente Protocollo sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone alle quali essi sono accordati. Le autorita' competenti revocano ogni immunita' in tutti i casi in cui il loro mantenimento sia suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e in cui esse possano essere revocate senza recare pregiudizio al conseguimento dell'obiettivo per il quale le stesse siano state accordate. § 2 Le autorita' competenti ai fini del § 1 sono: a) gli Stati membri, per i loro rappresentanti; b) il Comitato amministrativo per il Segretario generale; c) il Segretario generale per gli altri funzionari dell'Organizzazione, nonche' per gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale.