Articolo 12 Prevenzione di abusi § 1 Nessuna disposizione del presente Protocollo puo' mettere in causa il diritto di ogni Stato membro di prendere tutte le precauzioni utili nell'interesse della sua pubblica sicurezza. § 2 L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati membri, allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, e di garantire il rispetto delle leggi e delle norme degli Stati membri interessati, e di impedire qualsiasi abuso cui potrebbero dar luogo i privilegi e le immunita' previsti nel presente Protocollo.