(Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 12)
                             Articolo 12 
 
                        Prevenzione di abusi 
 
  § 1 Nessuna disposizione del presente Protocollo  puo'  mettere  in
causa  il  diritto  di  ogni  Stato  membro  di  prendere  tutte   le
precauzioni utili nell'interesse della sua pubblica sicurezza. 
  § 2 L'Organizzazione coopera  in  ogni  momento  con  le  autorita'
competenti degli Stati membri, allo scopo  di  facilitare  una  buona
amministrazione della giustizia, e di  garantire  il  rispetto  delle
leggi e delle norme degli Stati membri  interessati,  e  di  impedire
qualsiasi abuso cui potrebbero dar luogo i privilegi e  le  immunita'
previsti nel presente Protocollo.