Articolo 13 Trattamento dei propri connazionali Nessuno Stato membro e' tenuto a concedere i privilegi e le immunita' menzionati : a) all'articolo 8, ad eccezione della lettera d) , b) all'articolo 9, ad eccezione delle lettere a), b) e d), c) all'articolo 10, ad eccezione delle lettere a) e b) ai propri cittadini o alle persone che hanno la residenza permanente in tale Stato.