(Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                 Trattamento dei propri connazionali 
 
  Nessuno Stato membro  e'  tenuto  a  concedere  i  privilegi  e  le
immunita' menzionati : 
    a) all'articolo 8, ad eccezione della lettera d) , 
    b) all'articolo 9, ad eccezione delle lettere a), b) e d), 
    c) all'articolo 10, ad eccezione delle lettere a) e b) 
  ai  propri  cittadini  o  alle  persone  che  hanno  la   residenza
permanente in tale Stato.