(Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                    Protezione contro l'esproprio 
 
  Qualora sia necessaria  un'espropriazione  per  pubblica  utilita',
devono essere prese tutte le misure necessarie atte ad  impedire  che
essa  non  costituisca   ostacolo   all'esercizio   delle   attivita'
dell'Organizzazione  e  deve  essere  preventivamente  e  prontamente
versata un'adeguata indennita'.