Articolo 3 Esonero da imposte § 1 Ciascuno Stato membro esonera dalle imposte dirette l'Organizzazione, i suoi beni ed entrate, per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali. Quando l'Organizzazione effettua acquisti o utilizza servizi di notevole importo, strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali, ed il prezzo di tali acquisti o servizi comprende tasse o diritti, sono adottate appropriate disposizioni dagli Stati membri, quando cio' sia possibile, per l'esonero dalle tasse o diritti di tale natura o per il rimborso del loro importo. § 2 Nessun esonero e' accordato per quanto riguarda le imposte e le tasse che costituiscono una semplice remunerazione di servizi resi. § 3 I beni acquistati in conformita' al § 1 non possono essere venduti, ne' ceduti o utilizzati diversamente dalle condizioni stabilite dallo Stato membro che ha accordato gli esoneri.