(Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                         Esonero da imposte 
 
  §  1  Ciascuno  Stato  membro   esonera   dalle   imposte   dirette
l'Organizzazione, i suoi beni ed entrate, per l'esercizio  delle  sue
attivita' ufficiali.  Quando  l'Organizzazione  effettua  acquisti  o
utilizza servizi di  notevole  importo,  strettamente  necessari  per
l'esercizio delle sue attivita'  ufficiali,  ed  il  prezzo  di  tali
acquisti  o  servizi  comprende  tasse  o  diritti,   sono   adottate
appropriate  disposizioni  dagli  Stati  membri,  quando   cio'   sia
possibile, per l'esonero dalle tasse o diritti di tale natura  o  per
il rimborso del loro importo. 
  § 2 Nessun esonero e' accordato per quanto riguarda le imposte e le
tasse che costituiscono una semplice remunerazione di servizi resi. 
  § 3 I beni acquistati in conformita' al  §  1  non  possono  essere
venduti,  ne'  ceduti  o  utilizzati  diversamente  dalle  condizioni
stabilite dallo Stato membro che ha accordato gli esoneri.