(Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                     Esonero da diritti e tasse 
 
  §  1  I  prodotti  importati  o  esportati  dall'Organizzazione,  e
strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivita'  ufficiali
sono  esonerati  da  tutti  i  diritti  e  tasse  percepiti  all'atto
dell'importazione o dell'esportazione. 
  §  2  Nessun  esonero  e'  accordato,  agli  effetti  del  presente
articolo, per quanto riguarda gli acquisti e le importazioni di  beni
o la fornitura di servizi destinati ai bisogni propri dei  funzionari
dell'Organizzazione. 
  § 3 L'articolo 3, §3 si applica per analogia ai beni  importati  in
conformita' al § 1.