(Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                        Transazioni monetarie 
 
  L'Organizzazione puo'  ricevere  e  detenere  ogni  fondo,  valuta,
denaro contante o valore mobiliare. Essa  puo'  disporne  liberamente
per tutti gli usi  previsti  dalla  Convenzione  ed  avere  conti  in
qualunque valuta nella misura  necessaria  per  far  fronte  ai  suoi
impegni.