(Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                            Comunicazioni 
 
  Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di  tutti  i
suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento non meno
favorevole di quello  accordato  da  ogni  Stato  membro  alle  altre
organizzazioni internazionali paragonabili.