(Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 8)
                             Articolo 8 
 
        Privilegi ed immunita' dei rappresentanti degli Stati 
 
  I rappresentanti degli Stati membri  godono,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni e per la durata dei loro  viaggi  di  servizio,  dei
seguenti privilegi ed immunita' nel territorio di ogni Stato membro: 
    a) immunita' di giurisdizione, anche  dopo  la  fine  della  loro
missione, per gli atti, compresi le parole e  gli  scritti,  da  essi
compiuti nell'esercizio  delle  proprie  funzioni;  non  e'  tuttavia
concesso il godimento di tale immunita' in caso di danno derivante da
un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo  di
trasporto appartenente ad un rappresentante di uno Stato membro o  da
lui condotto, o in  caso  d'infrazione  alla  regolamentazione  della
circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; 
    b) immunita' di arresto e di detenzione preventiva, salvo il caso
di reato flagrante; 
    c) immunita' di sequestro dei loro  bagagli  personali  salvo  il
caso di reato flagrante; 
    d) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali; 
    e) esenzione per loro stessi e per i loro congiunti da  tutte  le
misure  limitative  dell'ingresso  e  di  tutte  le   formalita'   di
registrazione degli stranieri; 
    f) stesse facilitazioni, per quanto riguarda le  regolamentazioni
monetarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi  esteri
in missione ufficiale temporanea.