(Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 9)
                             Articolo 9 
 
      Privilegi ed immunita' dei dipendenti dell'Organizzazione 
 
  I  funzionari  dell'Organizzazione  godono,  nell'esercizio   delle
proprie funzioni, dei seguenti privilegi ed immunita' sul  territorio
di ogni Stato membro: 
    a) immunita' di  giurisdizione  per  le  attivita',  compresi  le
parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro  funzioni  e
nei limiti  delle  loro  competenze;  non  e'  tuttavia  concesso  il
godimento di  tale  immunita'  in  caso  di  danno  derivante  da  un
incidente causato da un veicolo a motore o da  ogni  altro  mezzo  di
trasporto appartenente ad un funzionario dell'Organizzazione o da lui
condotto,  o  in  caso  d'infrazione  alla   regolamentazione   della
circolazione  relativa  a  tale  mezzo  di  trasporto;  i  funzionari
continuano a beneficiare di questa immunita' anche dopo aver  cessato
di essere al servizio dell'Organizzazione; 
    b) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali; 
    c) stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione
e la registrazione  degli  stranieri,  riconosciute  generalmente  ai
funzionari   delle   organizzazioni   internazionali;   i   familiari
conviventi godono delle stesse agevolazioni; 
    d) esonero dall'imposta nazionale sul  reddito,  con  riserva  di
introduzione a favore dell'Organizzazione,  di  un  prelievo  interno
sulle  retribuzioni,   salari   ed   altri   emolumenti   corrisposti
dall'Organizzazione; tuttavia gli Stati membri hanno la  possibilita'
di tener conto di tali retribuzioni, salari ed emolumenti nel calcolo
dell'ammontare dell'imposta da percepire sui redditi  provenienti  da
altre fonti; gli Stati membri  non  sono  tenuti  ad  applicare  tale
esonero fiscale alle indennita' ed alle pensioni di quiescenza e alle
rendite  di  sopravvivenza  versate   dall'Organizzazione   ai   suoi
ex-funzionari o ai loro aventi diritto; 
    e) per quanto concerne la regolamentazione del cambio, gli stessi
privilegi generalmente accordati ai funzionari  delle  organizzazioni
internazionali. 
    f) in periodo di crisi internazionali, le stesse agevolazioni  di
rimpatrio per loro stessi e per i loro familiari conviventi di quelle
generalmente   accordate   ai   funzionari    delle    organizzazioni
internazionali.