(Allegato D)
                                                           ALLEGATO D 
                                    (di cui agli articoli 9, 11 e 12) 
 
  REQUISITI INERENTI GLI ORGANISMI NOTIFICATI E LA LORO ATTIVITA' 
 
  1. Requisiti degli Organismi Notificati 
 
    a) Esperienza, almeno biennale, nell'ambito delle  valutazioni  e
verifiche sui prodotti  da  costruzione,  maturata  anche  in  ambito
volontario; 
    b)  applicazione  di  regole   e   procedure   che   garantiscano
l'indipendenza e l'imparzialita' dell'organismo nonche' la competenza
e  l'affidabilita'  nello  svolgimento   delle   attivita'   previste
nell'Allegato V del Regolamento; 
    c) utilizzo di locali: 
      1) in regola con le  vigenti  disposizioni  urbanistiche  e  di
igiene e sicurezza del lavoro; 
      2) mantenuti in  maniera  adeguata  a  soddisfare  i  requisiti
richiesti per lo svolgimento dell'attivita'; 
      3) dotati, nel caso dei laboratori,  di  attrezzature  e  spazi
idonei a permettere lo svolgimento dell'attivita' di prova nonche'  a
movimentare e conservare i campioni; 
    d)  sottoscrizione   di   una   polizza   assicurativa   per   la
responsabilita'  civile  connessa  all'attivita'  di  valutazione   e
verifica  della  costanza   della   prestazione   dei   prodotti   da
costruzione. Il  massimale  minimo  assicurato  deve  essere  pari  a
3.500.000 euro e la polizza deve rimanere valida per tutta la  durata
della notifica. Tale requisito puo'  essere  anche  soddisfatto  alla
positiva conclusione dell'istruttoria, prima del rilascio del decreto
di autorizzazione; 
    e) organico minimo costituito almeno da: 
      1) un direttore tecnico,  in  possesso  di  laurea  magistrale,
ovvero    quinquennale,    in    ingegneria    o    in     discipline
tecnico-scientifiche o equipollente, dotato di specifiche  competenze
professionale e di esperienza post laurea nello specifico settore dei
materiali da costruzione almeno quinquennale; 
      2) due laureati, di cui  uno  in  ingegneria  o  in  discipline
tecnico-scientifiche o equipollente; 
      3)   sei   addetti,   di   cui   almeno   due    con    profilo
tecnico-scientifico; del personale laureato sopraindicato,  almeno  2
unita' sono regolate da un rapporto  di  lavoro  dipendente  di  tipo
continuativo  e  di  durata  almeno  pari  al  periodo   di   vigenza
dell'autorizzazione; 
    f) Organigramma  del  personale  dell'Organismo  che  preveda  la
figura di un responsabile della qualita'; 
    g) il Direttore tecnico non collabora  con  altri  Organismi  che
svolgono le medesime  attivita',  oggetto  di  notifica,  di  cui  al
presente decreto. 
 
  2. Fascicolo tecnico 
 
  2.1  Per  ciascuna  valutazione  e  verifica  della   costanza   di
prestazione  effettuata,  e'   costituito   un   fascicolo   tecnico,
conservato per tutta la durata del rapporto contrattuale  e  comunque
per almeno dieci anni dalla relativa data di risoluzione. 
  2.2 Il fascicolo tecnico  contiene  almeno  i  seguenti  documenti,
conservati in originale o in copia conforme e muniti di data certa: 
    a) domanda del servizio (corredata della  documentazione  tecnica
del prodotto e da eventuali estremi del campionamento); 
    b) contratto; 
    c) designazione dei servizi interni coinvolti incluso l'eventuale
ricorso a subappaltatori e filiali; 
    d) documenti attestanti l'attivita'  di  valutazione  e  verifica
svolta: 
      d.1) Ai fini della determinazione del prodotto-tipo: 
        1) prove di tipo (rapporto di prova/estensione dei  risultati
di prova/classificazione e verbale di campionamento); 
        2) calcoli di tipo; 
        3) valori desunti da tabelle; 
        4) documentazione descrittiva del prodotto. 
      d.2)  Ai  fini  dell'ispezione  iniziale,  della  sorveglianza,
valutazione e verifica continue del  controllo  della  produzione  in
fabbrica: 
        1) rapporto  di  ispezione  iniziale  dello  stabilimento  di
produzione e del suo controllo di produzione, con  la  documentazione
acquisita e le liste di controllo utilizzate; 
        2) rapporti di sorveglianza, valutazione e verifica  continua
del controllo della produzione in  fabbrica,  con  la  documentazione
acquisita e le liste di controllo utilizzate. 
    e) verbali relativi alla decisione  di  rilascio,  sospensione  e
revoca dei certificati; 
    f)  certificato  di  costanza  della  prestazione  del   prodotto
(sistema 1 o 1+) o del controllo di produzione in  fabbrica  (sistema
2+); 
    g) reclami e relative azioni correttive. 
  2.3 E' facolta' dell'organismo costituire e conservare il fascicolo
tecnico con modalita' digitale, a condizione  di  adottare  procedure
analoghe a quelle previste nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82
"Codice  dell'Amministrazione  Digitale"  che  siano  cioe'  tali  da
garantire la certezza circa l'autenticita' dei documenti  informatici
e  dei   soggetti   responsabili   della   loro   redazione   nonche'
l'adeguatezza delle modalita' di gestione e conservazione. 
  2.4 Nel caso di organismi notificati  operanti  in  piu'  sedi,  e'
possibile avvalersi della possibilita' di creare archivi  cartacei  o
elettronici anche  nelle  sedi  periferiche,  purche'  sia  garantita
comunque la disponibilita' nella  sede  centrale  (o  in  altra  sede
autorizzata)  dell'archivio  completo  dei   fascicoli   tecnici,   a
disposizione per le attivita' di vigilanza dei soggetti competenti 
 
  3. Pianificazione e svolgimento delle attivita' e salvaguardia 
 
  3.1 La pianificazione e lo svolgimento delle attivita' avviene  nel
rispetto  dei  requisiti   di   imparzialita'   e   trasparenza.   La
registrazione delle pratiche e la gestione delle  attivita'  tecniche
di certificazione  o  prova  viene  assicurata  a  livello  centrale,
coordinando le attivita' svolte nella sede  centrale  con  quelle  di
eventuali filiali. 
  3.2 Gli Organismi Notificati adottano, con particolare  riferimento
al Regolamento, un Meccanismo di salvaguardia dell'imparzialita'.  Le
Amministrazioni competenti  partecipano  all'attivita'  dei  relativi
comitati  con  non  piu'  di  un   rappresentante   designato   dalle
Amministrazioni  stesse.  I  compensi  per  le  attivita'  di   detti
rappresentanti sono a carico degli Organismi. 
 
  4. Sistema di identificazione dei campioni di prova 
 
  4.1 La manipolazione dei campioni sottoposti a  prova  avviene  con
l'attuazione di un sistema di identificazione degli stessi,  sia  per
mezzo di  documenti,  sia  per  mezzo  di  marcatura,  ove  possibile
indelebile, che permetta di  evitare  confusioni  sull'identita'  dei
campioni. 
  4.2 Il sistema di cui  al  punto  4.1  garantisce  che  i  campioni
possano essere preferibilmente manipolati in  modo  anonimo:  in  tal
caso debbono essere adottate  le  opportune  intese  con  l'operatore
economico e le precauzioni necessarie per assicurare che  nelle  fasi
di prelievo, ricezione in  laboratorio,  preparazione  dei  campioni,
l'operatore addetto all'esecuzione della prova non sia  a  conoscenza
dei dati del richiedente. 
 
  5. Certificati e rapporti di prova,  estensione  dei  risultati  di
prova, classificazione 
 
  5.1 I risultati dell'attivita' degli organismi  notificati  formano
oggetto di un certificato ovvero di un rapporto di prova,  estensione
dei risultati di prova, classificazione. 
  5.2 Per ciascun tipo di certificato ovvero  di  rapporto  di  prova
rilasciato e' adottato uno specifico formato, anche tenuto conto  dei
documenti eventualmente elaborati dal Coordinamento  degli  Organismi
Notificati di cui all'articolo 55 del Regolamento. 
  5.3 Dopo l'emissione del  certificato  ovvero  del  rapporto,  allo
stesso non possono essere apportate correzioni o aggiunte se non  per
mezzo di un altro atto avente le medesime caratteristiche e dal quale
risulta espressamente la modifica e la correzione. 
  5.4 La sospensione, il ritiro o la limitazione di un certificato  o
di  un  rapporto,  adottati  nel  rispetto   dell'Articolo   52   del
Regolamento,  e'  motivata.  Detti  provvedimenti   sono   comunicati
immediatamente agli interessati e alle Amministrazioni competenti  ed
all'Autorita' notificante in adempimento a quanto  previsto  dall'art
53 del Regolamento. 
  5.5 Gli  organismi  notificati  redigono  e  tengono  costantemente
aggiornato un elenco dei certificati e dei apporti emessi, secondo il
modello proposto al  successivo  punto  7,  da  rendere  pubblico  ed
agevolmente consultabile anche sul proprio sito internet. 
  5.6 I certificati sono emessi con riferimento  alla  versione  piu'
recente  della  pertinente  norma  armonizzata  (hEN)  citata   nelle
Comunicazioni nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  ovvero
della valutazione tecnica europea (ETA),  applicabile  alla  data  di
emissione del certificato. 
  5.7. Qualora la Commissione europea o un organismo  di  valutazione
tecnica abbiano disposto il ritiro, con  eventuale  sostituzione,  di
una hEN o di un ETA, i corrispondenti certificati  sono  ritirati  ed
eventualmente sostituiti  all'esito  delle  verifiche  e  valutazioni
necessarie. 
  5.8. Nel caso di errata corrige o emendamenti  ad  una  hEN  ovvero
ETA, ciascun organismo: 
    a) esamina l'impatto dei cambiamenti sulla validita' di  tutti  i
certificati in corso di validita'; 
    b) effettua le valutazioni eventualmente necessarie; 
    c) procede alla revisione dei certificati entro  il  termine  del
periodo   di   coesistenza   o   alla    data    di    applicabilita'
dell'emendamento. 
  5.9. E' ammessa la firma digitale delle certificazioni  ovvero  dei
rapporti   di   prova,   estensione   dei   risultati    di    prova,
classificazione. In tal caso si  applica  il  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n.82, riportante il codice dell'Amministrazione Digitale.
In tal caso i documenti sono  firmati  digitalmente,  con  l'utilizzo
anche della marca temporale, ed emessi e conservati in formato pdf/A.
La versione originale  del  documento  e'  quella  digitale,  firmata
digitalmente, e viene trasmessa al richiedente tramite PEC. 
 
  6. Filiali e subappalto 
 
  6.1 Ai  sensi  dell'articolo  45  del  Regolamento,  l'utilizzo  di
filiali ed il subappalto di attivita' specifiche connesse  a  compiti
di terza parte e' regolato per mezzo di  atto  scritto  e  comunicato
alle Amministrazioni competenti. In ogni caso sono vietati: 
    a) il subappalto o l'utilizzo  di  filiali  per  l'esecuzione  di
tutte le attivita' relative ad un incarico; 
    b) il subappalto o l'utilizzo di filiali per  l'esecuzione  delle
attivita' di  decisione  necessarie  ai  fini  del  rilascio  di  una
certificazione del prodotto ovvero del controllo della produzione  in
fabbrica. 
  6.2. Per quanto riguarda l'operativita' di unita' locali o filiali,
un  parziale  decentramento  deve  essere  limitato  alle   attivita'
preliminari  alla  valutazione  quali  la  formulazione  di   offerte
economiche, sulla base di documenti di  riferimento  stabiliti  dalla
sede centrale dell'organismo  notificato.  Qualora  sia  previsto  lo
svolgimento in  unita'  locali  di  compiti  tecnici  ai  fini  della
valutazione  e  verifica  della  costanza  della  prestazione,  dette
strutture ed il relativo personale sono oggetto di esame ed ispezione
al pari della sede centrale dell'organismo e sono citate nel  decreto
di autorizzazione e nell'eventuale certificato di accreditamento. 
  6.3 Nel caso di personale  operante  stabilmente  in  paesi  esteri
(anche non appartenenti all'Unione Europea), incaricato  di  svolgere
funzioni ispettive per conto di organismi notificati, in applicazione
di quanto disposto  dall'articolo  45  del  Regolamento,  l'organismo
interessato produce in fase di notifica o successivamente richiedendo
una modifica  della  stessa,  un  atto  d'impegno,  sottoscritto  dal
Direttore tecnico, dal  Responsabile  della  qualita'  e  dal  legale
rappresentante dell'Organismo, a far si che detto personale: 
    a) sia impiegato esclusivamente in attivita'  di  ispezione,  con
esclusione  di  tutte  quelle  preliminari  o   successive   previste
dall'iter di valutazione,  che  resteranno  di  esclusiva  competenza
dell'Organismo notificato; 
    b)  sostenga  un  corso  iniziale  di  addestramento,  tenuto  da
personale operante stabilmente nella  sede  nazionale  dell'organismo
notificato, e teso ad assicurare la conoscenza del  Regolamento,  del
presente decreto, delle norme armonizzate di prodotto e  delle  liste
di    controllo/procedure     operative/istruzioni/modulistica     di
riferimento per la specifica  attivita'  ispettiva  da  svolgere.  La
documentazione di riferimento per l'attivita' ispettiva dovra' essere
tradotta in una lingua conosciuta dall'ispettore; 
    c) sia qualificato come  ispettore  solo  dopo  un  affiancamento
iniziale effettuato in  qualita'  di  osservatore  con  un  ispettore
operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo, da ripetersi
successivamente con cadenza almeno biennale; 
    d) sia coinvolto obbligatoriamente nelle periodiche attivita'  di
aggiornamento e formazione continua,  tenute  da  personale  operante
stabilmente nella sede nazionale dell'organismo  notificato,  secondo
le cadenze temporali stabilite nei documenti del sistema di  qualita'
e comunque almeno ogni due anni. 
  7.  Modello  del   registro   dei   prodotti   certificati   ovvero
provati/classificati 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico