(Allegato IV)
                                (Art. 41 "Verifica e accreditamento") 
 
                             Allegato IV 
 
                  CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA 
 
  PARTE A - Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi 
  Principi generali 
  1. Le emissioni  prodotte  da  ciascuna  delle  attivita'  indicate
nell'allegato I sono soggette a verifica. 
  2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai  sensi
dell'articolo 14,  paragrafo  3  e  del  controllo  svolto  nell'anno
precedente.   L'esercizio   deve   riguardare   l'affidabilita',   la
credibilita' e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e
delle  informazioni  presentati  e  riguardanti  le  emissioni,   con
particolare riferimento ai seguenti elementi: 
    a) dati presentati relativamente all'attivita'  e  misurazioni  e
calcoli connessi; 
    b) scelta e applicazione dei fattori di emissione; 
    c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e 
    d) se si ricorre  a  misurazioni,  opportunita'  della  scelta  e
impiego dei metodi di misurazione. 
  3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i  dati
e le  informazioni  sono  affidabili  e  credibili  e  consentono  di
determinare le emissioni  con  un  grado  di  certezza  elevato.  Per
dimostrare il «grado di certezza elevato»  il  gestore  deve  provare
che: 
    a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro; 
    b) il rilevamento dei  dati  sia  stato  effettuato  secondo  gli
standard scientifici applicabili, e 
    c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti. 
  4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti
e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica. 
  5. Il responsabile della verifica deve tener conto  del  fatto  che
l'impianto abbia eventualmente  aderito  al  sistema  comunitario  di
ecogestione e audit (EMAS). 
  Metodologia 
  A n a l i s i    s t r a t e g i c a 
  6. La verifica  si  basa  su  un'analisi  strategica  di  tutte  le
attivita' svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile  della
verifica deve avere una panoramica generale  di  tutte  le  attivita'
svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte. 
  A n a l i s i    d e i    p r o c e s s i 
  7. La verifica delle informazioni  comunicate  deve  avvenire,  per
quanto possibile, nella sede  dell'impianto.  Il  responsabile  della
verifica effettua controlli a campione (spot check)  per  determinare
l'affidabilita' dei dati e delle informazioni trasmessi. 
  A n a l i s i    d e i    r i s c h i 
  8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte  le
fonti di emissione dell'impianto per verificare  l'affidabilita'  dei
dati riguardanti  ciascuna  fonte  che  contribuisce  alle  emissioni
complessive dell'impianto. 
  9. Sulla base di questa  analisi  il  responsabile  della  verifica
indica esplicitamente le fonti nelle quali e'  stato  riscontrato  un
elevato rischio di errore, nonche' altri aspetti della  procedura  di
monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori  nella
determinazione  delle  emissioni  complessive.   Cio'   riguarda   in
particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli  necessari
per  determinare  le  emissioni  delle  singole  fonti.   Particolare
attenzione sara' riservata  alle  fonti  che  presentano  un  elevato
rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo. 
  10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di
limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre  al  minimo
l'incertezza. 
  R a p p o r t o 
  11. Il responsabile  della  verifica  predispone  un  rapporto  sul
processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di  cui
all'articolo 14, paragrafo 3 e' conforme. Il rapporto  deve  indicare
tutti gli aspetti  attinenti  al  lavoro  svolto.  Una  dichiarazione
favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo  14,  paragrafo  3
puo' essere presentata se il responsabile della verifica ritiene  che
non  vi  siano  errori  materiali  nell'indicazione  delle  emissioni
complessive. 
  R e q u i s i t i      m i n i m i     d i      c o m p e t e n z a
  d e l l a    p e r s o n a    r e s p o n s a b i l e     d e l l a
  v e r i f i c a 
  12. La persona incaricata della verifica deve  essere  indipendente
rispetto al gestore, deve svolgere i  propri  compiti  con  serieta',
obiettivita' e professionalita' e deve conoscere: 
    a)  le  disposizioni  della  presente   direttiva,   nonche'   le
specifiche e gli orientamenti adottati  dalla  Commissione  ai  sensi
dell'articolo 14, paragrafo 1; 
    b) le disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
attinenti alle attivita' sottoposte a verifica; 
    c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione
nell'impianto,  con  particolare  riguardo   al   rilevamento,   alla
misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati. 
  PARTE B - Verifica delle  emissioni  prodotte  dalle  attivita'  di
trasporto aereo 
  13. I principi generali e il metodo definiti nel presente  allegato
si  applicano  alla  verifica  delle  comunicazioni  delle  emissioni
prodotte dai voli che rientrano in una delle attivita'  di  trasporto
aereo dell'allegato I. 
  A tal fine: 
  a) al punto 3, il riferimento al  «gestore»  deve  intendersi  come
riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di  tale  punto  il
riferimento   all'impianto   deve   intendersi    come    riferimento
all'aeromobile utilizzato per  svolgere  le  attivita'  di  trasporto
aereo di cui trattasi nella comunicazione; 
  b) al punto 5, il riferimento  all'impianto  deve  intendersi  come
riferimento all'operatore aereo; 
  c)  al  punto  6,  il  riferimento  alle  attivita'  svolte  presso
l'impianto  deve  intendersi  come  riferimento  alle  attivita'   di
trasporto aereo svolte  dall'operatore  aereo  e  di  cui  tratta  la
comunicazione; 
  d)  al  punto  7,  il  riferimento  alla  sede  dell'impianto  deve
intendersi come riferimento ai siti utilizzati  dall'operatore  aereo
per svolgere le  attivita'  di  trasporto  aereo  di  cui  tratta  la
comunicazione; 
  e)  ai  punti  8  e  9,  i  riferimenti  alle  fonti  di  emissione
dell'impianto devono intendersi come  riferimenti  all'aeromobile  di
cui l'operatore aereo e' responsabile; 
  f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come
riferimento all'operatore aereo. 
  Disposizioni supplementari  per  la  verifica  delle  comunicazioni
delle emissioni imputabili al trasporto aereo 
  14. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi
che: 
    a) tutti i voli imputabili a una  delle  attivita'  di  trasporto
aereo  che  figurano  nell'allegato   I   siano   stati   tenuti   in
considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile
della verifica consulta i dati sugli orari e altri  dati  riguardanti
il traffico dell'operatore aereo,  compresi  quelli  che  l'operatore
stesso ha chiesto a Eurocontrol; 
    b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul
combustibile  consumato  e  i  dati   riguardanti   il   combustibile
acquistato  o  fornito  in  altro  modo  all'aeromobile  che   svolge
l'attivita' di trasporto aereo. 
  Disposizioni supplementari per la verifica dei dati  relativi  alle
tonnellatechilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies  e  3
septies 
  15. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni
delle emissioni presentate a norma  dell'articolo  14,  paragrafo  3,
definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla
verifica dei dati relativi alle tonnellatechilometro per il trasporto
aereo. 
  16. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi
che  nella  domanda  che   l'operatore   aereo   presenta   a   norma
dell'articolo 3  sexies,  paragrafo  1  e  dell'articolo  3  septies,
paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo in
questione  e'  responsabile  e  che  sono  stati   effettiva-   mente
realizzati e sono imputabili a una delle attivita' di trasporto aereo
che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle  sue  mansioni,
il  responsabile  della  verifica  consulta  i  dati  riguardanti  il
traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso
ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre
controllare che il carico  pagante  dichiarato  dall'operatore  aereo
corrisponda alla documentazione sul carico  pagante  che  l'operatore
conserva a fini di sicurezza.