(Art. 41 "Verifica e accreditamento") Allegato IV CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA PARTE A - Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi Principi generali 1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attivita' indicate nell'allegato I sono soggette a verifica. 2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilita', la credibilita' e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a) dati presentati relativamente all'attivita' e misurazioni e calcoli connessi; b) scelta e applicazione dei fattori di emissione; c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre a misurazioni, opportunita' della scelta e impiego dei metodi di misurazione. 3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che: a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro; b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti. 4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica. 5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Metodologia A n a l i s i s t r a t e g i c a 6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attivita' svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attivita' svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte. A n a l i s i d e i p r o c e s s i 7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilita' dei dati e delle informazioni trasmessi. A n a l i s i d e i r i s c h i 8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilita' dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto. 9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali e' stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonche' altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Cio' riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sara' riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo. 10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza. R a p p o r t o 11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 e' conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 puo' essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive. R e q u i s i t i m i n i m i d i c o m p e t e n z a d e l l a p e r s o n a r e s p o n s a b i l e d e l l a v e r i f i c a 12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serieta', obiettivita' e professionalita' e deve conoscere: a) le disposizioni della presente direttiva, nonche' le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1; b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attivita' sottoposte a verifica; c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati. PARTE B - Verifica delle emissioni prodotte dalle attivita' di trasporto aereo 13. I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attivita' di trasporto aereo dell'allegato I. A tal fine: a) al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attivita' di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione; b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo; c) al punto 6, il riferimento alle attivita' svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attivita' di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo e di cui tratta la comunicazione; d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo per svolgere le attivita' di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione; e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo e' responsabile; f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo. Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo 14. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che: a) tutti i voli imputabili a una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol; b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attivita' di trasporto aereo. Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellatechilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies 15. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellatechilometro per il trasporto aereo. 16. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo presenta a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo in questione e' responsabile e che sono stati effettiva- mente realizzati e sono imputabili a una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.