(Protocollo 2-art. 18)
                             Articolo 18 
                          Entrata in vigore 
 
   1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno
successivo alla  data  di  deposito  del  quarantesimo  strumento  di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di  adesione,  rimanendo
inteso che non entrera' in vigore prima che la Convenzione stessa sia
entrata in vigore. Ai fini  del  presente  paragrafo,  nessuno  degli
strumenti depositati da  un'organizzazione  regionale  d'integrazione
economica e' considerato come  essendo  uno  strumento  aggiuntivo  a
quelli gia' depositati dagli Stati membri di questa organizzazione. 
   2.  Per  ogni  Stato  o  organizzazione  regionale  d'integrazione
economica che  ratifichera',  accettera'  o  approvera'  il  presente
Protocollo o che  vi  aderira'  dopo  il  deposito  del  quarantesimo
strumento pertinente, il presente Protocollo entrera'  in  vigore  il
trentesimo giorno successivo alla data di  deposito  dello  strumento
rilevante da parte di detto Stato o di detta organizzazione,  o  alla
data in cui esso entra in vigore in applicazione del paragrafo 1  del
presente articolo, se quest'ultima data e' posteriore.