Articolo 18 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo inteso che non entrera' in vigore prima che la Convenzione stessa sia entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato come essendo uno strumento aggiuntivo a quelli gia' depositati dagli Stati membri di questa organizzazione. 2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichera', accettera' o approvera' il presente Protocollo o che vi aderira' dopo il deposito del quarantesimo strumento pertinente, il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento rilevante da parte di detto Stato o di detta organizzazione, o alla data in cui esso entra in vigore in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, se quest'ultima data e' posteriore.