(Convenzione - art. 1)
CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE 
LE PARTI CONTRAENTI, 
RICONOSCENDO che  l'uniformita'  internazionale  dei  segnali  e  dei
simboli stradali, e della segnaletica orizzontale e'  necessaria  per
facilitare la circolazione stradale internazionale e  per  accrescere
la sicurezza su strada, 
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
   Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  della   presente
Convenzione, i termini sottoindicati avranno il  significato  che  e'
loro attribuito nel presente articolo: 
   a) il termine "legislazione  nazionale"  di  un  parte  contraente
indica l'insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali o locali  in
vigore nel territorio di detta Parte contraente; 
   b) il termine "centro abitato" indica un'area che comprende  degli
edifici e le cui vie di accesso sono specificatamente  indicate  come
tali, o che e' in altro modo definita dalla legislazione nazionale; 
   c) il termine "strada" indica tutta l'ampiezza di ogni area o  via
aperta alla circolazione pubblica; 
   d) il termine "carreggiata" indica la parte di strada  normalmente
destinata alla circolazione dei veicoli; una strada puo'  comprendere
piu' carreggiate nettamente separate l'una dall'altra, in particolare
a mezzo di  uno  spartitraffico  centrale  o  di  una  differenza  di
livello; 
   e) il termine "corsia" indica  una  qualsiasi  delle  suddivisioni
longitudinali, delimitate o no da segnaletica  stradale  orizzontale,
ma aventi larghezza sufficiente per consentire lo scorrimento di  una
fila di  veicoli  diversi  dai  motocicli  nelle  quali  puo'  essere
suddivisa la carreggiata; 
   f) il termine  "intersezione"  indica  ogni  incrocio  a  livello,
confluenza o biforcazione di strade, comprese le  piazze  formate  da
tali incroci, confluenze o biforcazioni; 
   g) il termine "passaggio a livello" indica ogni incrocio a livello
tra una strada ed una linea ferroviaria o  tranviaria  a  piattaforma
indipendente; 
   h) il  termine  "autostrada"  indica  una  strada  particolarmente
concepita e costruita per la  circolazione  automobilistica  che  non
serve le proprieta' confinanti e che: 
     i) Salvo punti particolari o a titolo temporaneo, comporta,  per
i due sensi di  circolazione,  delle  carreggiate  distinte  separate
l'una  dall'altra  da   uno   spartitraffico   non   destinato   alla
circolazione o, eccezionalmente con altri mezzi; 
     ii) Non incrocia a livello ne' strade,  ne'  vie  ferroviarie  o
tranviarie ne' attraversamenti pedonali; 
     iii) E' segnalata in modo particolare come autostrada; 
   i) un veicolo e' detto: 
     i) "fermo", allorche' e' immobilizzato per il  tempo  necessario
per far salire o scendere delle persone o per  caricare  o  scaricare
delle cose; 
     ii) "in sosta", allorche' e' immobilizzato per un motivo diverso
dalla necessita' di evitare una collisione con un altro utente  della
strada o di un ostacolo o di obbedire alle prescrizioni  delle  norme
sulla circolazione e allorche' la sua immobilizzazione non si  limiti
al tempo necessario per prendere o depositare persone o cose. 
   Le Parti contraenti potranno, tuttavia, considerare come "fermi" i
veicoli  immobilizzati  nelle  condizioni  definite  all'alinea   ii)
suindicato se la durata della immobilizzazione non supera  il  limite
di tempo fissato dalla legislazione nazionale e potranno  considerare
come "in sosta" i veicoli  immobilizzati  nelle  condizioni  previste
all'alinea i) suindicato se la durata dell'immobilizzazione supera il
limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale; 
   j) il termine "velocipede" indica ogni veicolo che ha  almeno  due
ruote e che e'  mosso  esclusivamente  dall'energia  muscolare  delle
persone che si trovano su tale veicolo, in  particolare  a  mezzo  di
pedali o di manovelle; 
   k) il termine "ciclomotore" indica ogni veicolo a due o tre  ruote
provvisto di un motore termico di propulsione avente  cilindrata  non
superiore a 50  cmc  (3,05  pollici  cubici)  ed  il  cui  limite  di
velocita', per costruzione, non supera 50 Km (30  miglia)  orari.  Le
Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare come ciclomotori,
nei confronti della propria legislazione nazionale, i veicoli che non
hanno le caratteristiche  dei  cicli  per  quanto  riguarda  le  loro
possibilita' d'impegno, in particolare  la  caratteristica  di  poter
essere azionati a mezzo di pedali, o la cui  velocita'  massima,  per
costruzione,  il  peso  oppure  alcune  caratteristiche  del   motore
superino certi limiti prescritti. Nulla  nella  presente  definizione
potra' essere interpretato come impedimento per le  Parti  contraenti
di  assimilare  completamente  i  ciclomotori   ai   velocipedi   per
l'applicazione delle prescrizioni della loro  legislazione  nazionale
sulla circolazione stradale. 
   l) il termine "motociclo" indica ogni veicolo a due ruote,  con  o
senza carrozzetta, provvisto di un motore di  propulsione.  Le  Parti
contraenti possono, nella propria legislazione nazionale,  assimilare
ai motocicli i veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non  superi  i
400  Kg  (900  libbre).  Il  termine  "motociclo"  non  comprende   i
ciclomotori; tuttavia, le Parti contraenti possono, a  condizione  di
fare una dichiarazione a  tal  fine,  conformemente  al  paragrafo  2
dell'articolo 46 della presente Convenzione, assimilare i ciclomotori
ai motocicli per l'applicazione della Convenzione. 
   m) il termine "veicolo a motore" indica ogni veicolo provvisto  di
un motore di propulsione che circoli su strada con  mezzi  propri  ad
eccezione dei ciclomotori sul territorio delle Parti  contraenti  che
non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei  veicoli  che
si muovono su rotaie. 
   n) il termine "autoveicolo" indica i veicoli  a  motore  destinati
normalmente al trasporto su strada di persone o di cose  oppure  alla
trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di  persone  o  di
cose. 
Questo termine comprende i filoveicoli cioe' i veicoli  collegati  ad
una linea elettrica e non circolanti su rotaie. Esso non comprende  i
veicoli, come i  trattori  agricoli,  la  cui  utilizzazione  per  il
trasporto su strada di persone o di cose oppure la trazione su strada
di veicoli adibiti al trasporto di persone o  di  cose,  e'  soltanto
accessoria. 
   o) il termine "rimorchio" indica ogni veicolo destinato ad  essere
trainato  da  un  veicolo  a  motore;  questo  termine  comprende   i
semirimorchi; 
   p) il termine "semirimorchio" indica ogni rimorchio  destinato  ad
essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale  che  una  parte  di
esso poggi su quest'ultimo e che una parte considerevole del suo peso
e del peso del suo carico sia sopportato dal detto autoveicolo; 
   q) il termine "conducente" indica ogni persona che assume la guida
di un veicolo, autoveicolo od altro, (compresi i velocipedi)  o  che,
su una strada, guida del  bestiame,  isolato  o  in  greggi  o  degli
animali da tiro, da soma o da sella; 
   r) il termine "peso massimo autorizzato" indica  il  peso  massimo
del   veicolo   caricato,   dichiarato   ammissibile   dall'autorita'
competente dello Stato nel quale il veicolo e' immatricolato; 
   s) il termine "peso a pieno carico" indica il peso  effettivo  del
veicolo quando e' caricato con l'equipaggio e passeggeri a bordo; 
   t) i termini "senso di circolazione" e "corrispondente al senso di
circolazione" indicano la  destra  quando,  secondo  la  legislazione
nazionale applicabile, il conducente di un veicolo deve incrociare un
altro  veicolo  lasciandolo  alla  sua  sinistra;  essi  indicano  la
sinistra nel caso contrario; 
   u)  l'obbligo  per  il  conducente  di  un  veicolo  di  "dare  la
precedenza" ad altri veicoli significa che detto conducente non  deve
continuare la marcia o la manovra oppure  riprenderla  se  cio'  puo'
costringere i conducenti di altri veicoli a modificare bruscamente la
direzione o la velocita' dei loro veicoli.