(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                   Obblighi delle Parti contraenti 
1. a) Le  Parti  contraenti  la  presente  Convenzione  accettano  il
sistema  di  segnaletica  stradale  verticale  ed   orizzontale   qui
descritto e si impegnano ad adottarlo il piu' presto possibile. A tal
fine: 
   i) quando la presente Convenzione definisce un segnale, un simbolo
o un segno orizzontale per  indicare  una  prescrizione  o  dare  una
informazione agli utenti  della  strada,  le  Parti  contraenti,  con
riserva di  proroghe  previste  ai  paragrafi  2  e  3  del  presente
articolo, s'impegnano a non usare un altro segnale, un altro  simbolo
od un altro segno orizzontale per indicare detta prescrizione o  dare
detta informazione. 
   ii) quando la presente Convenzione non prevede  dei  segnali,  dei
simboli o  dei  segni  per  indicare  una  prescrizione  o  dare  una
informazione agli utenti della strada  le  Parti  contraenti  possono
usare per detti fini il segnale, il simbolo o  il  segno  orizzontale
che desiderano, con la riserva che detto  segnale,  detto  simbolo  o
detto segno non sia gia' previsto  nella  Convenzione  con  un  altro
significato e che esso rientri nel sistema che essa definisce. 
   b) al fine  di  permettere  il  miglioramento  della  tecniche  di
controllo  della  circolazione  e  tenuto  conto   dell'utilita'   di
procedere a delle esperienze prima di proporre degli emendamenti alla
presente  Convenzione,  le  Parti  contraenti  potranno,   a   titolo
sperimentale e temporaneo, derogare su alcuni tratti di  strada  alle
disposizioni della presente Convenzione. 
2. Le Parti contraenti si impegnano a  sostituire  o  completare,  al
piu' tardi dopo quattro anni dalla data dell'entrata in vigore  della
presente Convenzione sul proprio territorio, ogni  segnale,  simbolo,
installazione o  segno  orizzontale  che,  pur  possedendo  tutte  le
caratteristiche di un segnale, di un simbolo, di una installazione  o
di un segno del sistema definito dalla presente Convenzione,  avrebbe
un significato  diverso  da  quello  che  viene  attribuito  a  detto
segnale, a detto simbolo o a detto segno orizzontale  nella  presente
Convenzione. 
3. Le Parti contraenti si impegnano a sostituire entro quindici  anni
dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione  sul  loro
territorio, ogni segnale, simbolo, installazione o segno  orizzontale
non conforme al sistema definito nella presente Convenzione.  Durante
detto periodo ed al fine di  abituare  gli  utenti  della  strada  al
sistema definito nella presente Convenzione, i segnali ed  i  simboli
precedenti potranno essere mantenuti accanto a quelli previsti  nella
presente Convenzione. 
4. Nulla puo' essere interpretato  nella  presente  Convenzione  come
vincolante per la Parti  contraenti  di  adottare  tutti  i  tipi  di
segnali e di segni definiti nella presente Convenzione. Al contrario,
le Parti contraenti limiteranno allo stretto necessario il numero dei
tipi di segnali e di segni orizzontali che esse adotteranno.