(Allegato VIII)
                            ALLEGATO VIII 
          MODALITA' DI CAMPIONATURA E DI MISURAZIONE DEGLI 
            AGENTI CHIMICI E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
                    (Art. 58, comma 3, lettera c) 
 A. DEFINIZIONI. 
   I. Materiali in sospensione 
    1. Definizioni fisico-chimiche: 
      a) Polvere: sospensione dispersa nell'aria di materiali  solidi
e prodotta da un processo meccanico o da un turbine. 
      b) Fumo: sospensione dispersa nell'aria di materiali  solidi  e
prodotta da processi termici e/o chimici. 
      c) Nebbia: sospensione dispersa nell'aria di materiali  liquidi
e prodotta da condensazione o dispersione. 
    2. Definizione degli aggregati  di  particelle  in  medicina  del
lavoro e in tossicologia: 
      a) Le polveri, alla stregua  del  fumo  e  della  nebbia,  sono
materiali in sospensione. 
   Per  valutare  i  rischi  per  la  salute  che  presentano  questi
materiali  in  sospensione,  bisogna  tenere   conto   non   soltanto
dell'effetto nocivo proprio a ciascun agente, della concentrazione  e
della  durata  di  esposizione,  ma  anche  della  dimensione   delle
particelle. 
      b)  Dell'aggregato  di  materiali   in   sospensione   presenti
nell'aria che respira un lavoratore, solo una parte viene  inspirata.
Questa parte inspirata e' chiamata frazione inspirabile. 
   Sono determinati a questo riguardo  la  velocita'  di  aspirazione
nasale e buccale, nonche' le  condizioni  di  circolazione  dell'aria
attorno alla testa. 
      c) La frazione inspirabile puo' depositarsi,  a  seconda  della
dimensione  delle  particelle,  in  differenti   zone   dell'apparato
respiratorio. 
   Il deposito delle particelle ha fra l'altro un'influenza  capitale
sul punto in cui si esercita  l'effetto  nocivo  e  sulla  natura  di
quest'ultimo. 
   La parte della frazione inspirabile che perviene negli alveoli  e'
chiamata frazione respirabile. 
   La frazione respirabile riveste un'importanza particolare sotto il
profilo della medicina del lavoro. 
   II. Valore limite. 
     a) Il valore  limite  e'  espresso  dalla  concentrazione  media
ponderata dell'esposizione su un periodo di otto ore di una  sostanza
sotto forma di gas, di vapore o di materiali in sospensione nell'aria
sul luogo di lavoro. 
   Per esposizione si  intende  la  presenza  di  un  agente  chimico
nell'aria respirata dal lavoratore. 
   Essa  e'  espressa  dalla  concentrazione  per   un   periodo   di
riferimento. 
   La  presente  sezione  non  riguarda  i  valori  limite  per   gli
indicatori biologici. 
     b) Inoltre, puo' essere necessario, per talune sostanze, fissare
un limite massimo di variazione rispetto al  valore  medio  ponderato
dell'esposizione, su un periodo di otto ore,  a  dette  sostanze  per
periodi piu' brevi. 
   Ai fini delle misurazioni di controllo, si fa  allora  riferimento
alla concentrazione  ponderata  durante  il  periodo  piu'  breve  in
questione. 
     c) Il valore limite per i gas e i vapori e'  espresso  in  ml/m3
(ppm), valore indipendente dalle variabili di  stato,  temperatura  e
pressione atmosferica, nonche' in mg/m3 per una temperatura di 20›  C
e una pressione di 101,3 kPa, valore che dipende dalle  variabili  di
stato. 
   Il valore limite per i materiali in  sospensione  e'  espresso  in
mg/m3 per le condizioni di produzione sul posto di lavoro. 
 B. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE E STRATEGIE DI MISURAZIONE. 
   1. Elementi di base: 
     a) Se non si puo' escludere con certezza la presenza  di  uno  o
piu' agenti sotto forma di gas, vapore  o  materiali  in  sospensione
nell'aria  dell'ambiente  di  lavoro,  deve  essere  effettuata   una
valutazione per determinare se i valori limite sono rispettati. 
     b) Nella valutazione occorre mettere  insieme  dati  relativi  a
tutti gli elementi che possono avere  un'incidenza  sull'esposizione,
ad esempio: 
    - gli agenti utilizzati o prodotti; 
    - le attivita', le attrezzature tecniche  ed  i  procedimenti  di
fabbricazione; 
    - la distribuzione  temporale  e  spaziale  delle  concentrazioni
degli agenti. 
     c) Un valore  limite  e'  rispettato  quando  dalla  valutazione
risulta che l'esposizione non oltrepassa il valore limite. 
   Se i dati  raccolti  non  permettono  di  giungere  a  conclusioni
affidabili circa il rispetto dei valori limite,  essi  devono  essere
completati da misurazioni effettuate sul posto di lavoro. 
     d) Se dalla valutazione risulta che  un  valore  limite  non  e'
rispettato: 
    - le cause del superamento devono  essere  individuate  e  devono
essere attuate, non appena possibile, le misure atte a porre  rimedio
alla situazione; 
    - la valutazione deve essere ripetuta. 
     e) Se  dalla  valutazione  risulta  che  i  valori  limite  sono
rispettati, devono essere effettuate, se necessario, misurazioni, con
una  periodicita'  adeguata,  per  verificare  che  i  valori  limite
continuino ad essere rispettati. 
   Queste misurazioni devono essere tanto piu' frequenti quanto  piu'
la concentrazione misurata si avvicina al valore limite. 
     f) Se dalla valutazione risulta che, a lungo  termine,  dato  il
tipo di processo di lavoro, i valori limite sono rispettati e che non
si verificano sostanziali modifiche delle  condizioni  sul  posto  di
lavoro suscettibili di tradursi in  un  cambiamento  dell'esposizione
dei lavoratori, la frequenza delle misurazioni intese ad accettare il
rispetto dei valori limite puo' essere ridotta. 
   In tal  caso  occorre  tuttavia  accertare  periodicamente  se  la
valutazione da cui si evince questa conclusione resta valida. 
     g) Se il lavoratore e' esposto simultaneamente o successivamente
a vari agenti, e' necessario tenerne conto nel  valutare  il  rischio
per la salute cui il lavoratore e' esposto. 
   2. Requisiti degli addetti alle misurazioni. 
   I responsabili delle misurazioni devono  possedere  le  qualifiche
prescritte e disporre delle attrezzature necessarie. 
   3. Requisiti dei metodi di misurazione: 
     a)  Il  metodo  di  misurazione  deve  consentire  di   ottenere
risultati  rappresentativi  per  quanto  riguarda  l'esposizione  del
lavoratore. 
     b) Ai fini della valutazione dell'esposizione del lavoratore sul
luogo  di  lavoro,  e'  opportuno  utilizzare  per  quanto  possibile
strumenti di prelievo fissati sul corpo del lavoratore. 
   Quando esiste  un  gruppo  di  lavoratori  che  eseguono  mansioni
identiche o simili in  uno  stesso  luogo  e  che  sono  soggetti  ad
un'esposizione analoga, il campionamento puo' essere  effettuato  nel
gruppo, in modo tale che sia rappresentativo del gruppo stesso. 
   Possono essere impiegati sistemi di misurazione  stazionari  se  i
risultati delle misurazioni consentono di valutare l'esposizione  del
lavoratore sul luogo di lavoro. 
   I campioni devono essere prelevati per quanto possibile al livello
degli organi respiratori e nell'immediata vicinanza del lavoratore. 
   In caso di dubbio le misurazioni vanno effettuate nel punto in cui
il rischio e' maggiore. 
     c) Il metodo di misurazione impiegato deve  essere  in  funzione
dell'agente considerato, del valore limite previsto e  dell'atmosfera
predominante sul posto di lavoro. 
   Il risultato della misurazione  deve  indicare  la  concentrazione
dell'agente in modo esatto e in proporzione al valore limite. 
     d) Se il  metodo  di  misurazione  impiegato  non  si  riferisce
specificamente   all'agente   misurato,   il   valore   deve   essere
integralmente attribuito all'agente in questione. 
     e) Il limite di rivelazione, la sensibilita' e  la  precisazione
del metodo di  misurazione  devono  essere  in  funzione  del  valore
limite. 
     f)  Dovrebbe  essere  garantita  l'esattezza   del   metodo   di
misurazione. 
     g)  Il  metodo  di  misurazione  impiegato  deve  essere   stato
sperimentato in condizioni di applicazioni pratiche. 
     h)  Nella  misura  in   cui   il   Comitato   europeo   per   la
standardizzazione(CEN)  pubblichi  requisiti  generali   cui   devono
rispondere i metodi e gli apparecchi utilizzati  per  le  misurazioni
sul posto di lavoro, nonche' le norme di verifica corrispondenti,  se
ne  deve  tener  conto  per  la  scelta  dei  metodi  di  misurazione
appropriati. 
   4. Disposizioni particolari relative alle tecniche di  misurazione
degli aggregati rappresentativi di particelle presenti nell'aria  sul
posto di lavoro: 
     a)  Ogni  misurazione  della  concentrazione  dei  materiali  in
sospensione deve tener conto  del  loro  modo  di  agire;  e'  dunque
opportuno, al momento del campionamento, prendere  in  considerazione
sia la frazione inspirabile, sia quella respirabile. 
   Cio' presuppone che si ottenga una separazione delle particelle in
funzione del loro diametro aerodinamico, corrispondente  al  deposito
che si forma con la respirazione. 
   Poiche' non sono ancora disponibili attrezzature  appropriate  per
il campionamento sul posto  di  lavoro,  occorre  definire  modalita'
pratiche che consentano una misurazione uniforme. 
     b) Viene considerata come inspirabile la frazione  di  materiali
in sospensione che puo' essere assorbita da  un  lavoratore  mediante
inspirazione buccale e/o nasale. 
   Nella prassi della tecnica di  misurazione  vengono,  ad  esempio,
utilizzati, per il campionamento, campionatori con una  velocita'  di
aspirazione di 1,25 m/s  (Piu'  o  Meno)  10/%,  ovvero  campionatori
conformi a ISO/TR 7708-1983 (L). 
   Nel primo di questi due casi esemplificativi: 
    - per  gli  apparecchi  individuali  di  prelievo  l'orifizio  di
aspirazione deve essere in direzione parallela al viso del lavoratore
per tutta la durata del prelievo; 
    -  per  i  campionatori  stazionari,  l'impianto   e   la   forma
dell'orifizio  devono  consentire  un  prelievo  rappresentativo  per
quanto riguarda l'esposizione dei lavoratori a diverse  direzioni  di
provenienza dell'aria; 
    - l'impianto dell'orifizio di aspirazione dell'apparecchio non ha
praticamente  importanza  se  la  velocita'  delle  correnti   d'aria
circostanti e' molto debole; 
    - se le correnti d'aria circostanti hanno una  velocita'  pari  o
superiore a 1 m/s, si raccomanda di  procedere  ad  una  campionatura
omnidirezionale su un piano orizzontale. 
     c) La frazione respirabile di materiali in sospensione comprende
un aggregato cha passa attraverso un sistema di  separazione  il  cui
effetto corrisponde  alla  funzione  teorica  di  separazione  di  un
separatore per sedimentazione che separa il 50% delle particelle  con
diametro aerodinamico di 5(Micron(m (convenzione di Johannesburg  del
1979). 
     d) Conviene applicare le disposizioni adottate, se del caso, dal
CEN per quanto concerne la raccolta di materiali in  sospensione  sul
luogo di lavoro. 
   Possono essere utilizzati  altri  metodi  purche'  conducano,  per
quanto concerne il rispetto dei valori limite, al medesimo  risultato
o ad un risultato ancor piu' rigoroso.