Art. 198. 
 
 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane 
 
  1.  Il  trasferimento,   parziale   o   totale,   del   portafoglio
dell'impresa di assicurazione con sede legale  nel  territorio  della
Repubblica e' sottoposto, a cura  della  cedente,  all'autorizzazione
preventiva   dell'ISVAP,   secondo   la   procedura   stabilita   con
regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. 
  2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa  di  assicurazione
che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP  verifica
che l'impresa  cessionaria  disponga  dell'autorizzazione  necessaria
all'esercizio delle attivita' trasferite e che disponga, tenuto conto
del trasferimento, delle attivita' a copertura delle riserve tecniche
e del  margine  di  solvibilita'  richiesto.  Quando  il  portafoglio
comprende obbligazioni e rischi assunti al di  fuori  del  territorio
della Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa soddisfi  le
condizioni  previste  per  l'accesso  all'attivita'  in   regime   di
stabilimento  o  di  prestazione  di  servizi  nello   Stato   membro
dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di
sedi secondarie situate in  altri  Stati  membri,  e'  necessario  il
parere favorevole delle autorita' di  vigilanza  interessate.  Se  il
trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri  in
liberta' di prestazione di servizi, e' altresi' necessario il  parere
favorevole  delle  autorita'  di   vigilanza   degli   Stati   membri
dell'obbligazione e di ubicazione del rischio. 
  3. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa  di  assicurazione
che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il  caso  in
cui il portafoglio  sia  trasferito  ad  una  sede  secondaria  della
medesima  impresa  stabilita  in  Italia,  spetta  all'autorita'   di
vigilanza  dello  Stato  membro  dell'impresa  cessionaria  attestare
all'ISVAP  che  la  medesima  e'  autorizzata   all'esercizio   delle
attivita' trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle
attivita' a  copertura  delle  riserve  tecniche  e  del  margine  di
solvibilita'  richiesto.  L'ISVAP  verifica,  nel  caso  in  cui   il
portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro
Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni  per
l'accesso in  regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi  per
l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica a seguito  del
trasferimento. 
  4. Se le autorita' di vigilanza di cui  ai  commi  2  e  3  non  si
pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della  richiesta  da
parte  dell'ISVAP,  si  considera  che  esse  abbiano   dato   parere
favorevole. 
  5. Il portafoglio  puo'  essere  trasferito  anche  ad  imprese  di
assicurazione  che  hanno  la  sede  legale  in  uno  Stato  terzo  a
condizione che: 
    a)  l'impresa  cessionaria  sia  autorizzata  ad  esercitare  nel
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le  attivita'
ad essa trasferite; 
    b)  il  trasferimento  sia  limitato   ai   contratti   stipulati
dall'impresa cedente nel territorio della  Repubblica  in  regime  di
stabilimento; 
    c)  il  portafoglio   sia   attribuito   alla   sede   secondaria
dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica; 
    d) la sede secondaria disponga, tenuto conto  del  trasferimento,
delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del  margine  di
solvibilita' richiesto. 
  Puo' essere trasferito ad imprese di  assicurazione  che  hanno  la
sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia
costituito da contratti stipulati, in regime  di  stabilimento  o  di
liberta' di prestazione di servizi,  nello  Stato  terzo  in  cui  e'
situata la sede legale dell'impresa cessionaria. 
  Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio  ad  una
sede secondaria dell'impresa di assicurazione che sia situata in  uno
Stato terzo. 
  6. Se il trasferimento e' effettuato ad un'impresa di assicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica o  ad  un'impresa  di
assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede
secondaria situata nel territorio  della  Repubblica,  esso  comporta
altresi' l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla  data
del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo
2112 del codice civile. 
 
          Nota all'art. 198: 
              - L'art. 2112 del codice civile e' il seguente: 
              «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori  in
          caso  di   trasferimento   d'azienda).   -   In   caso   di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il cessionario ed il lavoratore conserva  tutti  i  diritti
          che ne derivano. 
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del
          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e
          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'
          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro. 
              Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
              Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai
          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con gli effetti di  cui  all'art.  2119,
          primo comma. 
              Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando
          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e
          appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
          29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276.».