Art. 199. 
 
Trasferimento del portafoglio di imprese di  assicurazione  di  altri
                            Stati membri 
 
  1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel
territorio della Repubblica comunica senza indugio all'ISVAP di  aver
richiesto alla propria autorita'  di  vigilanza  l'autorizzazione  al
trasferimento del portafoglio dei contratti  conclusi  in  Italia  in
regime di stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi. 
  2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa  di  assicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP da'  il  suo
assenso all'autorita' di vigilanza dello  Stato  membro  dell'impresa
cedente,  dopo  aver  verificato   che   l'impresa   cessionaria   e'
autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e  che  dispone,
tenuto conto del trasferimento, delle  attivita'  a  copertura  delle
riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto. La medesima
procedura si applica se il portafoglio trasferito  da  un'impresa  di
assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede  legale  nel
territorio della Repubblica  comprende  obbligazioni  assunte  al  di
fuori del territorio italiano. 
  3. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria in Italia
di un'impresa di assicurazione che ha  sede  legale  in  altro  Stato
membro, l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di  vigilanza  dello
Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: 
    a)  l'impresa  cessionaria  soddisfa   le   condizioni   per   lo
svolgimento dell'attivita' in regime di stabilimento  nel  territorio
della Repubblica; 
    b)  l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine
dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria  dispone,
tenuto conto del trasferimento, delle  attivita'  a  copertura  delle
riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto. 
  4. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa  di  assicurazione
che ha sede legale in un  altro  Stato  membro  o  ad  una  sua  sede
secondaria stabilita in  altro  Stato  membro,  l'ISVAP  da'  il  suo
assenso all'autorita' di vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine
dell'impresa cedente dopo aver verificato che: 
    a)  l'impresa  cessionaria  soddisfa   le   condizioni   per   lo
svolgimento dell'attivita'  in  libera  prestazione  di  servizi  nel
territorio della Repubblica; 
    b)  l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine
dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone,  tenuto
conto del trasferimento, delle attivita' a  copertura  delle  riserve
tecniche e del margine di solvibilita' richiesto. 
  5. Se il portafoglio e'  trasferito  ad  una  sede  secondaria  nel
territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale  in  uno
Stato terzo, l'ISVAP da' il suo assenso  all'autorita'  di  vigilanza
dello  Stato  membro  di  origine  dell'impresa  cedente  dopo   aver
verificato che: 
    a)  la  sede  secondaria  e'  autorizzata   all'esercizio   delle
attivita' trasferite; 
    b) l'autorita' dello Stato membro di origine dell'impresa cedente
ha accertato che l'impresa  cessionaria  dispone,  tenuto  conto  del
trasferimento, delle attivita' a copertura delle riserve  tecniche  e
del margine di solvibilita' richiesto. 
  Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio  ad  una
sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato
terzo. 
  6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e  sui
provvedimenti emessi dalle autorita' di vigilanza degli  altri  Stati
membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.