Art. 201. 
 
           Fusione e scissione di imprese di assicurazione 
 
  1.  L'ISVAP  autorizza,  secondo   la   procedura   stabilita   con
regolamento, le fusioni e  le  scissioni,  alle  quali  prenda  parte
almeno un'impresa di assicurazione con  sede  legale  nel  territorio
della Repubblica, quando non contrastino con il criterio  di  sana  e
prudente gestione. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro
delle imprese  del  progetto  di  fusione  o  di  scissione  e  della
deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche  al  relativo
progetto se non consti l'autorizzazione dell'ISVAP. 
  2. Se la  fusione  e'  attuata  per  incorporazione,  l'impresa  di
assicurazione incorporante che ha sede legale  nel  territorio  della
Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto  della  fusione,
delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del  margine  di
solvibilita' richiesto. Se la fusione da' luogo alla costituzione  di
una nuova impresa con sede legale nel  territorio  della  Repubblica,
l'impresa    deve    disporre    dell'autorizzazione    all'esercizio
dell'attivita' assicurativa e dimostrare di possedere,  tenuto  conto
della fusione, le attivita' a copertura delle riserve tecniche e  del
margine di solvibilita' richiesto. 
  3. La  fusione  e'  autorizzata  dall'ISVAP  con  provvedimento  da
pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o  rifiutano
l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e  sono
comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino
imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri,
l'autorizzazione non puo' essere data  se  non  dopo  che  sia  stato
acquisito il parere favorevole delle autorita' di vigilanza  di  tali
Stati. 
  4. Se la fusione da'  luogo  all'incorporazione  di  un'impresa  di
assicurazione con sede legale  nel  territorio  della  Repubblica  in
un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla  costituzione
di una nuova impresa con  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro,
l'ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che: 
    a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa  di  assicurazione,
soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attivita'  in  regime
di stabilimento o di libera prestazione di servizi; 
    b) l'impresa incorporante o la  nuova  impresa  di  assicurazione
dispongono delle attivita' a copertura delle riserve tecniche  e  del
margine di solvibilita' richiesto, tenuto conto della fusione. 
  Il provvedimento dell'ISVAP e' pubblicato nel Bollettino. 
  5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o  ad
una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6,  sussistendone  le
condizioni ivi previste. 
  6. Per quanto applicabili, le disposizioni  dei  commi  2,  3  e  4
valgono anche per le operazioni di scissione.