Art. 202. 
 
Trasferimento del portafoglio  fusione  e  scissione  di  imprese  di
                           riassicurazione 
 
  1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione
con sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica  e  la  medesima
operazione effettuata dalla sede secondaria di  un'impresa  con  sede
legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sono sottoposti,
a  cura  della  cedente,  all'autorizzazione  preventiva  dell'ISVAP,
secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento  da
pubblicare   nel   Bollettino.   L'ISVAP   verifica   che   l'impresa
cessionaria,  qualora  stabilita  nel  territorio  della  Repubblica,
soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga delle attivita'
a copertura delle riserve tecniche  e  del  margine  di  solvibilita'
richiesto. 
  2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle
quali prenda parte almeno  un'impresa  di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica,  e'  autorizzata  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi
richiamata   la   corrispondente   disciplina   delle   imprese    di
riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le
condizioni ivi previste.