Art. 378
                            Cose immobili

1. Gli immobili possono essere requisiti solo in uso.
2.  La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine
di requisizione:
a)  alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai
sensi dell'articolo 817 del codice civile;
b) alle cose di cui all'articolo 812, comma 2 del codice civile.
3.  I  mobili  che  si  trovano nell'immobile requisito sono compresi
nella  requisizione,  solo  se  ne  e'  stata fatta espressa menzione
nell'ordine predetto.
 
          Note all'art. 378:
             -  Il  testo  degli  artt.  812, secondo comma e 817 del
          codice civile, e' il seguente:
             «Art.  812  (Distinzione  dei  beni).  -  Sono  reputati
          immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti
          quando  sono  saldamente assicurati alla riva o all'alveo o
          sono  destinati  ad  esserlo in modo permanente per la loro
          utilizzazione.».
             «Art.  817  (Pertinenze).  -  Sono  pertinenze  le  cose
          destinate  in  modo  durevole  a servizio o ad ornamento di
          un'altra cosa.
             La  destinazione puo' essere effettuata dal proprietario
          della  cosa  principale  o da chi ha un diritto reale sulla
          medesima.».