Art. 386
                      Requisizione dei prodotti

1.  La  requisizione  puo' avere per oggetto, anziche' l'azienda o lo
stabilimento o la cava o la miniera o l'azienda forestale, i prodotti
esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l'energia elettrica
producibile.   In  tal  caso,  l'ordine  di  requisizione  indica  la
quantita', il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti.
2.   L'autorita'  che  procede  alla  requisizione  puo'  controllare
l'esercizio  dell'azienda  o  dello stabilimento al fine di garantire
l'esecuzione dell'ordine di requisizione.