Art. 525 
 
                             Competenze 
 
1. Le direzioni  di  commissariato,  gli  uffici  equivalenti,  o  le
sezioni autonome o distaccate,  ove  previsti  dagli  ordinamenti  di
Forza armata, svolgono, quali organi direttivi le funzioni  tecniche,
amministrative  e  logistiche  inerenti   all'organizzazione   e   al
funzionamento: 
a)  dei  servizi  relativi  ai  viveri,  ai  foraggi,  al  vestiario,
all'equipaggiamento, al  casermaggio,  ai  combustibili,  ai  servizi
generali e di cucina; 
b) dei servizi generali  di  cui  agli  articoli  493  e  496,  e  in
particolare dei servizi  relativi  alle  macchine  da  ufficio,  agli
arredi e ai paramenti  per  il  servizio  religioso,  agli  strumenti
musicali, ai materiali per la pulizia e l'igiene del personale; 
c) di ogni altro servizio determinato dal competente organo  centrale
in relazione alle esigenze di Forza armata. 
2. Le  direzioni  di  commissariato  o  gli  uffici  equivalenti  per
funzioni  sono  diretti  da  ufficiali  appartenenti  ai   corpi   di
commissariato  dell'Esercito  italiano,  della  Marina   militare   e
dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la funzione  e'
attribuita a ufficiali  del  comparto  amministrativo.  Il  direttore
esercita le funzioni di comandante e, se previsto  dagli  ordinamenti
di Forza armata, anche quelle di capo  del  servizio  amministrativo.
Gli ordinamenti di Forza armata possono prevedere la carica  di  vice
direttore al quale possono essere delegate determinate funzioni.