Art. 526 
 
                          Organi esecutivi 
 
1. Dai direttori di commissariato dipendono direttamente magazzini di
commissariato ai quali sono affidati i compiti di custodia, gestione,
distribuzione e di trasformazione dei materiali del servizio  secondo
quanto  previsto  nel  capo  VIII.  Alla  carica  di  direttore   del
magazzino,  ove  prevista  dagli  ordinamenti  di  Forza  armata,  e'
preposto  un  ufficiale  appartenente  ai  corpi   di   commissariato
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare. Per l'Arma dei carabinieri  i  magazzini  di  commissariato
dipendono dagli organismi individuati con  provvedimento  ordinativo;
la carica di direttore di magazzino di commissariato, se prevista, e'
ricoperta da ufficiali del comparto amministrativo. 
2.  In  relazione  alle  esigenze  di  Forza  armata  possono  essere
mantenute o istituite, nell'ambito delle direzioni di  commissariato,
sartorie militari nonche' altri organi preposti  all'assolvimento  di
specifiche funzioni esecutive.